Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 19072 del 14 giugno 2022 – Nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti

Nel caso di conti intestati a terzi, l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell'effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti

Corte di Cassazione ordinanza n. 19068 del 14 giugno 2022 – Il processo tributario non è giudizio sull’atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito e, dunque, all’accertamento del rapporto, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e deve ammettersi la sua potenziale capacità espansiva in altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili – nei limiti della «specificità tributaria» – da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile.

Il processo tributario non è giudizio sull'atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito e, dunque, all'accertamento del rapporto, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e deve ammettersi la sua potenziale capacità espansiva in altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili - nei limiti della «specificità tributaria» - da quelle che disciplinano l'efficacia del giudicato esterno nel processo civile

Corte di Cassazione sentenza n. 19068 del 14 giugno 2022 – Il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. La distribuzione degli utili extracontabili accertati si  presume  effettuata  nello  stesso esercizio annuale al quale si riferisce l’accertamento dei maggiori redditi della società

Il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. La distribuzione degli utili extracontabili accertati si  presume  effettuata  nello  stesso esercizio annuale al quale si riferisce l'accertamento dei maggiori redditi della società

Corte di Cassazione sentenza n. 19065 del 14 giugno 2022 – L’obbligo di comunicazione della dichiarazione di intenti si correla all’esigenza di consentire un efficace controllo sull’applicazione della disciplina in tema di i.v.a. e, in particolare, del regime di riscossione dell’imposta relativa ad operazioni di cessione infracomunitaria o all’esportazione e, per tale ragione, la sua inosservanza non può dare luogo ad una violazione meramente formale, in quanto tale non punibile (cfr., in merito a fattispecie analoga di omessa annotazione e registrazione della dichiarazione di intento

L'obbligo di comunicazione della dichiarazione di intenti si correla all'esigenza di consentire un efficace controllo sull'applicazione della disciplina in tema di i.v.a. e, in particolare, del regime di riscossione dell'imposta relativa ad operazioni di cessione infracomunitaria o all'esportazione e, per tale ragione, la sua inosservanza non può dare luogo ad una violazione meramente formale, in quanto tale non punibile (cfr., in merito a fattispecie analoga di omessa annotazione e registrazione della dichiarazione di intento

Corte di Cassazione ordinanza n. 19059 del 14 giugno 2022 – In tema di applicazione al casi di specie del cosiddetto “regime del margine”. Occorre premettere che l’onere della prova circa l’applicazione del regime fiscale agevolativo IVA del margine alle cessioni aventi ad oggetto autoveicoli usati di provenienza intra­ comunitaria è a carico del contribuente. Nel regime del margine la commercializzazione di un veicolo di una società commerciale occorre verificare che tale intestatario non avesse recuperato l’iva.

In tema di applicazione al casi di specie del cosiddetto "regime del margine". Occorre premettere che l'onere della prova circa l'applicazione del regime fiscale agevolativo IVA del margine alle cessioni aventi ad oggetto autoveicoli usati di provenienza intra­ comunitaria è a carico del contribuente. Nel regime del margine la commercializzazione di un veicolo di una società commerciale occorre verificare che tale intestatario non avesse recuperato l'iva.

Corte di Cassazione ordinanza n. 19057 del 14 giugno 2022 – Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni – le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito – rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi ad individuare gli effetti che ne discendano, secondo il criterio dello “id quod plerumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi.

Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni - le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito - rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi ad individuare gli effetti che ne discendano, secondo il criterio dello "id quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi.

Corte di Cassazione ordinanza n. 19054 del 14 giugno 2022 – Il motivo dedotto in appello (arbitrarietà della ricostruzione del reddito), non integra un’eccezione in senso stretto, ma un’eccezione in senso improprio o una mera difesa, che non ha ampliato l’originario thema decidendum, non incorrendo, pertanto, nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Trattandosi di difesa rientrante nella contestazione della censura già mossa con il ricorso originario dalla contribuente

Il motivo dedotto in appello (arbitrarietà della ricostruzione del reddito), non integra un'eccezione in senso stretto, ma un'eccezione in senso improprio o una mera difesa, che non ha ampliato l'originario thema decidendum, non incorrendo, pertanto, nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Trattandosi di difesa rientrante nella contestazione della censura già mossa con il ricorso originario dalla contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 19050 del 13 giugno 2022 – In nome del diritto costituzionale ad un valido ed efficace contraddittorio con il contribuente, l’Amministrazione deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l’iter logico- giuridico e fattuale seguito durante l’istruttoria

In nome del diritto costituzionale ad un valido ed efficace contraddittorio con il contribuente, l’Amministrazione deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l’iter logico- giuridico e fattuale seguito durante l’istruttoria

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