Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 18585 del 9 giugno 2022 – In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data

In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data

Corte di Cassazione ordinanza n. 18503 dell’ 8 giugno 2022 – Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell’accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento

Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 18491 depositata dell’ 8 giugno 2022 – La sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dall’opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata dall’amministrazione finanziaria all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento

La sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dall'opposizione alla stima, determina in via definitiva l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata dall'amministrazione finanziaria all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento

Corte di Cassazione ordinanza n. 18491 depositata dell’ 8 giugno 2022 – L’avviso di liquidazione emesso ai sensi delle 54, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, deriva dalla considerazione in forza della quale l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

L'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle 54, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, deriva dalla considerazione in forza della quale l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

Corte di Cassazione ordinanza n. 18449 depositata dell’ 8 giugno 2022 – In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del P.R. n.602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del P.R. n.602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario

Corte di Cassazione ordinanza n. 18418 depositata dell’ 8 giugno 2022 – Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall’Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell”art. 3 Cost.

Nel processo tributario la dichiarazione del terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale ma costituisce un indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell"art. 3 Cost.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18417 depositata dell’ 8 giugno 2022 – I contributi per il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell’Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall’art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile “ratione temporis”, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell’autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva

I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile "ratione temporis", hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 18416 depositata dell’ 8 giugno 2022 – In  tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l’atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo -natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione-, sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto ossia la base imponibile, l’aliquota tariffaria applicata e l’imposta

In  tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo -natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione-, sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto ossia la base imponibile, l'aliquota tariffaria applicata e l'imposta

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