Corte di Cassazione ordinanza n. 18503 dell’ 8 giugno 2022

fallimento – ammissione dei crediti previdenziali – Credito erariale – ammissione passivo – notifica cartella – ruolo esattoriale 

RILEVATO CHE

– che viene proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione ricorso per cassazione avverso il decreto n. 1195/2018, comunicato il 3 agosto 2021, con cui è stata parzialmente accolta l’opposizione allo stato passivo proposta dall’Agenzia contro il provvedimento del d. del Tribunale di Napoli che aveva escluso l’ammissione al passivo per una serie di crediti erariali in ragione della non correttezza degli avvisi di accertamento emessi sulla base di PVC rettificati dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale per evasione fiscale a carico di M.N.;

Il Tribunale – dopo aver ricordato che i crediti non ammessi in sede di verifica riguardavano solo le cartelle indicate con i numeri 7 e 11 (rispettivamente la n. 264689 e la n. 878816) e che in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo risultava provata la notifica solo della prima e non anche di quest’ultima – ha dunque ammesso il credito riferito alla cartella n. 07120150085264689000 per euro 4767,20; ha evidenziato, per quanto concerneva i crediti di cui agli avvisi di addebito, che gli stessi dovessero essere esclusi non essendo stata fornita la prova né della notificazione e né della relativa documentazione giustificativa; ha inoltre rilevato – quanto alle richieste creditorie di cui agli avvisi di accertamento – che, per quello di cui al n. 6352/2014 dell’importo di euro 49.814,62, lo stesso dovesse essere ammesso con riserva (stante la pendenza del giudizio di opposizione innanzi alla Corte di Cassazione) e che, per quello di cui al n. 3764/2015 dell’importo di euro 137.072 (indicato nella opposizione al n. I), il credito doveva essere ammesso e che tuttavia l’avviso di accertamento n. 3764/2015 aveva il medesimo numero di quello indicato al n. I e dunque rappresentava una mera duplicazione, dovendosi anche evidenziare che la richiesta non era stata ribadita nei successivi atti del giudizio con la conseguenza che dovesse ritenersi abbandonata; ha infine osservato che per i restanti avvisi di accertamento il credito dovesse essere ammesso nei limiti di cui allo sgravio effettuato in autotutela;

che il fallimento intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45 e 87 del d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 21 e 24 d.lgs. n. 46/1999, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nella mancata ammissione dei crediti previdenziali sul presupposto, sbagliato, che difettasse la notificazione delle relative cartelle e la documentazione giustificativa dei relativi avvisi di addebito;

1.1 che il motivo è manifestamente fondato, ai sensi dell’art. 360bis proc. civ.;

– che è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell’accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento. All’estratto di ruolo può ritenersi equivalente l’avviso di addebito emesso dall’INPS avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo (Sez. 1, Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019; Cass. n. 11954 del 2018; n. 2732 del 2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 33408 del 11/11/2021);

– che il provvedimento impugnato non si è attenuto ai principi di diritto qui sopra ricordati e di nuovo affermati, ritenendo invece necessaria – per l’ammissione al passivo del credito previdenziale – anche la notificazione della cartella di pagamento e dunque merita riforma;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132, 2 comma, 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 15 e 15 bis d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, sul rilievo che il tribunale avrebbe errato nell’aver ammesso, in relazione all’avviso di accertamento n. TF502AD03764/2015, il minor importo di euro 137.072,87 ritenendo che la parte residua costituisse una duplicazione;

2.1 che anche il secondo motivo è manifestamente fondato posto che come correttamente rilevato anche dalla ricorrente – non è dato comprendere dalla lettura della motivazione impugnata le ragioni in fatto che giustificavano la conclusione che il predetto avviso di accertamento costituisse, in parte, la mera duplicazione di altra richiesta di ammissione al passivo, incorrendo il Tribunale partenopeo nel vizio di motivazione meramente apparente sul punto qui in discussione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019);

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.