CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23809
Tributi – Riscossione – Concessionario del servizio riscossione – Ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito – Estratto di ruolo – Stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere – Ammissibilità
Rilevato che
Il tribunale di Messina ha respinto l’opposizione di Riscossione Sicilia s.p.a. allo stato passivo del fallimento di A. s.p.a., nella parte relativa a un maggior credito per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi;
Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre adesso per cassazione con due motivi;
la curatela resiste con controricorso.
Considerato che
I. – il primo motivo è manifestamente fondato;
Lo è innanzi tutto nella parte in cui denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 99 legge fall., 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 con riferimento al rigetto dell’allora formulato primo motivo di opposizione al passivo;
Il tribunale ha premesso che l’istante aveva chiesto l’ammissione “per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi” e che la curatela del fallimento aveva eccepito il mancato deposito delle relate di notifica delle cartelle esattoriali indicate in ricorso;
condividendo tale rilievo il tribunale, posto che vi era stata “la produzione della singola facciata (e non di copia completa) (..) di alcuni avvisi di ricevimento”, ha affermato che il compendio probatorio in atti non consentiva “di verificare la effettiva rispondenza delle notifiche agli atti in questione, oggetto di opposizione”, e ha aggiunto la frase “a tacere dell’ulteriore eccezione di non conformità delle singole copie agli originali, con conseguente formale disconoscimento ex art. 2719 c.c.”; tale affermazione, lacunosa ed evasiva, non coglie la specificità del problema giuridico sottostante;
II. – questa Corte ha più volte precisato che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere (cfr. Cass. n. 31190-17, Cass. n. 16603-18, Cass. n. 16112-19); era (ed è) quindi del tutto irrilevante la questione della produzione nel giudizio di opposizione delle cartelle esattoriali, come pure era (ed è) irrilevante la questione della corrispondenza o meno della conformità delle copie delle relate di notificazione delle cartelle agli originali; la presenza di contestazioni del curatore, in caso di domanda di ammissione sulla base di ruoli esecutivi, postula semmai l’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. n. 6126-14, Cass. n. 23110-16 e molte altre);
III. – Il medesimo primo mezzo è manifestamente fondato anche in rapporto alla statuizione del tribunale sul secondo motivo di opposizione attinente allo sgravio;
con tale motivo era stato dedotto che la somma portata da una delle cartelle era stata sì oggetto di sgravio, come affermato dal giudice delegato, ma solo parzialmente; sicché il credito era da ammettere per il residuo; il tribunale ha affermato che la circostanza dello sgravio parziale era rimasta priva di supporto documentale; anche in tal modo tuttavia il tribunale ha errato; non risulta in alcun modo scrutinata la questione dell’epoca di esecuzione dello sgravio rispetto alla cartella esattoriale, e quindi non risulta considerata la questione se lo sgravio fosse stato eccepito come incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria per fatto successivo a una valida notifica della cartella;
solo dinanzi a un simile dato (peraltro almeno apparentemente in contrasto con le premesse del provvedimento) il tribunale avrebbe potuto direttamente esaminare il profilo della prova dell’avvenuto sgravio, totale o parziale (v. Cass. Sez. U n. 7822-20);
IV. – in generale (e per converso) la presenza della cartella, strumento di notifica del ruolo, suppone doversi tener conto della contestazione della curatela circa l’avvenuto sgravio solo ai fini dell’ammissione del credito residuo con riserva, esattamente nel solco dell’insegnamento all’inizio richiamato; e questo perché anche la questione relativa allo sgravio, ove anteriore alla notifica della cartella, implica che l’obbligazione tributaria più non esista in forza di un previo atto di autotutela amministrativa, e deve essere portata alla cognizione del giudice tributario con l’impugnazione della cartella (art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992);
in tal caso la presenza della contestazione della curatela incentrata sul già avvenuto sgravio postula pur sempre che il credito sia ammesso con riserva, da sciogliere poi ancora una volta ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, definita la sorte dell’impugnazione nella sede propria;
V. – il secondo motivo di ricorso, che attiene alla pronuncia sulle spese processuali, è assorbito; il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Messina che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame dell’opposizione al passivo uniformandosi ai principi di diritto appena esposti;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Messina.
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