Archivi annuali: 2022

MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 28 giugno 2022 – Differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 28 giugno 2022 Differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali Articolo unico Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2022, n. 20828 – E’ inammissibile la domanda di accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza

E' inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022. n. 20863 – In caso di decisione basata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa

In caso di decisione basata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20860 – In capo all’agente, persiste la contemporanea obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, anche nel caso in cui i periodi contributivi siano coincidenti con quelli da versare all’Enasarco

In capo all'agente, persiste la contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione previdenziale INPS, anche nel caso in cui i periodi contributivi siano coincidenti con quelli da versare all'Enasarco

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20824 – I verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti

I verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20535 – L’art. 116, ultimo comma, della legge 23.12.2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e che l’ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione

L'art. 116, ultimo comma, della legge 23.12.2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e che l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione. In tema di interpretazione degli atti negoziali, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine

Torna in cima