Archivi annuali: 2022

Premi di risultato – Articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – Risposta 17 maggio 2022, n. 265 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 17 maggio 2022, n. 265 Premi di risultato - Articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società istante (in seguito " Istante" o " Società") è [...]

CONSIGLIO DEI MINISTRI – Delibera 02 maggio 2022 – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese

CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 02 maggio 2022 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 [...]

ORDINANZA MINISTERIALE 09 maggio 2022 – Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri»

ORDINANZA MINISTERIALE 09 maggio 2022 Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri» Art. 1 1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», che costituisce [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 15557 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 19143 depositata il 16 maggio 2022 – Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l’elencazione degli indici di sfruttamento di cui all’art. 603 bis, comma 3, cod. pen., che devono caratterizzare tanto l’attività di reclutamento quanto quella di utilizzazione, assunzione o impiego della manodopera, non ha carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore

Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l'elencazione degli indici di sfruttamento di cui all'art. 603 bis, comma 3, cod. pen., che devono caratterizzare tanto l'attività di reclutamento quanto quella di utilizzazione, assunzione o impiego della manodopera, non ha carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 15552 – Qualora la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continui a permanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, in assenza di una identità di ratio tra detta situazione e quelle in cui sia invece la legge ad imporre al datore di lavoro la sospensione del rapporto, la possibilità di un’interpretazione estensiva o comunque analogica, e ciò tanto più avendo la disposizione natura eccezionale e regolando espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, esclusivamente mediante decreti interministeriali

Qualora la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continui a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, in assenza di una identità di ratio tra detta situazione e quelle in cui sia invece la legge ad imporre al datore di lavoro la sospensione del rapporto, la possibilità di un'interpretazione estensiva o comunque analogica, e ciò tanto più avendo la disposizione natura eccezionale e regolando espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, esclusivamente mediante decreti interministeriali

Corte di Cassazione ordinanza n. 13716 depositata il 2 maggio 2022 – I parametri o studi di settore  previsti  dall’art.  3, commi 181 e 187, della l. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica  di una pluralità di dati settoriali  acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte deIl’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma l, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello  “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento

I parametri o studi di settore  previsti  dall'art.  3, commi 181 e 187, della l. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica  di una pluralità di dati settoriali  acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte deIl'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma l, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello  "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 13473 depositata il 29 aprile 2022 – In tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da colle­ zione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta,  la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimo­strare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza del­ la consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto),  al fine di evitare di essere coinvolto  in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con partico­ lare riferimento alla compravendita  di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intesta­ tari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in  via  presuntiva,  se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta

In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da colle­ zione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta,  la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimo­strare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza del­ la consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto),  al fine di evitare di essere coinvolto  in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con partico­ lare riferimento alla compravendita  di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intesta­ tari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in  via  presuntiva,  se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta

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