Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 17784 depositata il 5 maggio 2022 – Il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione, altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva

Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18059 depositata il 6 maggio 2022 – Un comportamento, anche avventato, del lavoratore se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro

Un comportamento, anche avventato, del lavoratore se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2022, n. 14271 – In relazione alle opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, sia un’opposizione agli atti esecutivi inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618-bis c.p.c., in considerazione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 29, comma 2

In relazione alle opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618-bis c.p.c., in considerazione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 29, comma 2

Corte di Cassazione ordinanza n. 12765 depositata il 21 aprile 2022 – La validità della sentenza la cui motivazione  sia  redatta  “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della  diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così  rendendo  impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

La validità della sentenza la cui motivazione  sia  redatta  "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della  diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così  rendendo  impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18093 depositata il 6 maggio 2022 – Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege

Corte di Cassazione ordinanza n. 12760 depositata il 21 aprile 2022 – Costituisce vizio di difetto motivazionale l’affermazione o enunciare del presupposto del giudice di merito non seguita senza alcuna specifica indicazione del procedimento logico seguito per addivenire alla suddetta conclusione

Costituisce vizio di difetto motivazionale l'affermazione o enunciare del presupposto del giudice di merito non seguita senza alcuna specifica indicazione del procedimento logico seguito per addivenire alla suddetta conclusione

Trattamento IVA – Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto – Risposta n. 231 del 28 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 231 del 28 aprile 2022 Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA (d'ora in poi anche solo la "Società" o l'"Istante") [...]

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