CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 maggio 2022, n. 14271

Omissione contributiva – Avviso di addebito – Notificazione del ricorso – Termine

Rilevato che

1. L’attuale parte ricorrente ha notificato l’opposizione ad avviso di addebito, per contributi omessi, sanzioni e interessi, con pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, alla sede legale dell’INPS, in Roma;

2. alla prima udienza, differita d’ufficio, il Tribunale di Campobasso, stante la mancata costituzione dell’INPS e la richiesta dell’opponente, di termine per il deposito del ricorso introduttivo, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso presso la sede provinciale dell’INPS, con assegnazione di un termine perentorio per provvedervi;

3. spirato vanamente detto termine, l’INPS si costituiva in giudizio ed eccepiva l’estinzione del processo, svolgendosi altresì contestazioni di merito;

4. il Tribunale, con ordinanza fuori udienza, disponeva la cancellazione della causa dai ruolo, per non avere l’opponente provveduto alla notificazione del ricorso alla parte convenuta nei termini assegnati;

5. il gravame svolto dall’attuale ricorrente veniva rigettato dalla Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 87 del 2016, con la quale veniva confermata la decisione del primo giudice, previa attribuzione del valore di sentenza al provvedimento pronunciato fuori udienza, sul presupposto che l’opposizione, nel novero dei giudizi di cognizione, dovesse essere notificata all’INPS, sede territoriale ex art. 14, co1-bis (così semplicemente in motivazione, per cui adde recte: del d.l.n.669 del 1996, conv. con modif., in I.n.30 del 1997), sicché alla nullità della prima, pur tempestiva notifica del ricorso, cui era seguita l’intempestiva notifica alla sede provinciale nel termine perentorio assegnato, seguiva, ex art. 291, comma 2 cod.proc.civ., l’estinzione del processo, preclusa l’efficacia sanante della costituzione dell’INPS;

6. avverso tale sentenza Z.D. ha proposto ricorso, affidato a due motivi;

7. l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

Considerato che

8. con i primi due motivi, deducendo nullità della sentenza e del procedimento, violazione dell’art. 14, co 1-bis legge n.669 del 1996 e degli artt. 24 d.l.n.46 del 1999 e 10, co.6, d.l.n.203 del 2005, degli artt. 19 e 156 cod.proc.civ., la parte ricorrente assume che la materia (opposizione in materia contributiva) non è regolata dalla disciplina invocata erroneamente dalla Corte di merito – valida, invece, per le  domande volte ad ottenere prestazioni dall’INPS – per essere, invece, disciplinata dall’art. 24 d.lgs. n.46 del 1999 che prescrive la notifica del ricorso all’ente impositore (comma 5) e, dunque, presso la sede legale (ex art. 19 cod.proc.civ.) sicchè la tempestiva notificazione dell’opposizione presso la sede legale dell’INPS doveva ritenersi validamente eseguita e, al più, meramente cautelativo, rispetto alla mancata costituzione, il termine assegnato, alla prima udienza, per la notificazione alla sede territoriale; inoltre, in ogni caso, si era raggiunto l’effetto sanante con la costituzione dell’INPS che, oltre ad eccepire l’estinzione del giudizio, aveva articolato difese, in fatto e in diritto, per cui il concreto pregiudizio nel diritto dì difesa„ dall’esito del giudizio, si era riverberato soltanto sull’opponente, anche in riferimento ai principi costituzionali del giusto processo;

9. va preliminarmente ricordato che, in relazione alle opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale, questa Corte ha da tempo chiarito che è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, sia un’opposizione agli atti esecutivi inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618-bis c.p.c., in considerazione del rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 29, comma 2 (così, tra le tante, Cass. n. 15116 del 2015; fra le recenti, Casse n. 19157 del 2021);

10. il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 14 (conv. con L. n. 122/2010), ha previsto che «i riferimenti contenuti in norme vigenti a! ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione»;

11. conseguentemente, deve ritenersi estesa all’avviso di addebito la possibilità di una opposizione concernente sia il merito della pretesa oggetto di riscossione, sia l’irregolarità formale dell’avviso, da intendersi rispettivamente regolate dal d.igs. n. 46 del 1999 cit., artt. 24 e 29, ciascuna delle quali soggetta a propri termini per la proposizione e a propri rimedi impugnatori (cfr. Cass. n. 15116 del 2015, cit., e Cass. n. 6119 del 2004 e succ. conf.);

12. tanto premesso in linea generale, è assorbente il rilievo che non si versa, nella specie, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie al fine di conseguire prestazioni dall’INPS, per le quali trova applicazione il regime speciale derogatorio per cui gli atti introduttivi dei giudizi (di cognizione, esecutivi e cautelari) vanno notificati agli uffici periferici (art. 44, d.lgs. n. 269 del 2003), regime valido solo per le ipotesi tassativamente indicate e improntato, con l’accentramento della gestione del contenzioso presso le sedi periferiche dell’Istituto, all’esigenza, nell’interesse degli assistiti, di porre gli uffici più vicini agli assistiti in condizioni di rispondere, con immediatezza e adeguatezza, alle richieste giudiziarie, evitando passaggi inutili ed eccessivamente gravosi presso la sede centrale dell’ente (fra tante, Cass. n. 11059 del 2016 in riferimento all’accentramento presso le sedi periferiche dell’INPS della gestione del contenzioso giurisdizionale relativo alle competenze statali trasferite all’INPS in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità; da ultimo, Cass. n. 22856 del 2020 in motivazione);

13. l’opposizione a cartella di pagamento, avulsa dalla materia delle prestazioni e inerente alle obbligazioni contributive e relative sanzioni, soggiace alla regola generale tracciata dall’art. 19 del codice di rito, per cui validamente, e nella specie anche tempestivamente, la notifica dell’opposizione ad avviso di addebito era stata effettuata all’ente impositore, presso la se de legale;

14. dunque, correttamente integrato il contraddittorio con la notifica presso la sede legale, non può allora condividersi l’assunto della Corte territoriale che ha confermato la pronuncia del primo giudice, in ordine agli effetti estintivi dei giudizio derivati dal vano decorso del termine di rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo già ritualmente notificato al convenuto;

15. l’ordine di rinnovo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che sì verifichi la situazione normativamente considerata (Cass. n. 16803 del 2004 ed ivi ulteriori precedenti);

16. conseguentemente l’atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, è nullo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., sia perché si discosta dal relativo modello processuale (in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite), sia perché inidoneo a raggiungere lo scopo (consistente nella valida instaurazione del contraddittorio) già raggiunto con la ritualità della notifica;

17. la nullità del suddetto atto sì trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l’interesse ad affermare che l’ordine di rinnovazione sia stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite in destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze processuali della propria inottemperanza;

18. nessun effetto estintivo del giudizio è derivato, pertanto, dalla inottemperanza o intempestiva ottemperanza dell’opponente all’ordine di rinnovo della notificazione dell’opposizione alla sede provinciale, essendo stato il ricorso già ritualmente notificato alla controparte, in definitiva, per essersi già correttamente integrato il contraddittorio;

19. la sentenza impugnata che non si è attenuta al predetto principio va, pertanto, cessata e con la cessazione della sentenza di appello deve essere disposto il rinvio ai giudice di primo grado, come previsto dal combinato disposto degli artt. 383, terzo comma e 354, secondo comma, cod. proc. civ a per avere erroneamente ravvisato la violazione degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio e la sussistenza delle condizioni per l’estinzione del processo che hanno precluso l’esame del merito della causa (Cass. n. 29623 del 2019; Cass. n.8600 del 2014);

20. il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica, pertanto, la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice  di primo grado che provvederà a nuovo esame del ricorso alla luce di quanto sin qui detto;

21. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso.