CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16138 – L’opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell’ente impositore, mentre l’opposizione per vizi di forma della cartella invece va proposta nella forma e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l’esercizio dell’azione esecutiva