CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16138

Sgravio contributivo – Fruizione – Requisiti – Cartella esattoriale – Opposizione

Rilevato che

1. la Corte d’Appelio di Catania – in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che, dopo avere rigettato l’opposizione proposta da R.V. avverso la cartella esattoriale con la quale gli veniva richiesto il pagamento in favore dell’INPS di contribuzione relativa ai lavoratori dipendenti per gli anni dal 1995 al 1999, aveva revocato la cartella opposta e dichiarato dovute all’Inps le somme in essa portate – rigettava l’opposizione alla cartella tout court e condannava il R.al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte argomentava che il R.non aveva offerto la prova della sussistenza delle condizioni per poter fruire dello sgravio contributivo derivante dall’applicazione dei contratti di riallineamento retributivo, avendo prodotto solo l’accordo di riallineamento e la documentazione attestante il deposito dell’atto di adesione all’UPLMO e all’INPS, ma non la documentazione necessaria (accordo di riallineamento, contratto aziendale di recepimento, buste paga quietanzate di tutto il periodo interessato al riallineamento ecc.) a dimostrare il suo assunto. Inoltre, aveva chiesto in corso di causa il termine per produrre le buste paga con istanza rigettata dal Tribunale e successivamente, all’udienza del 29 ottobre 2008, aveva chiesto che venisse disposta una consulenza tecnica, con istanza espressamente respinta dal Tribunale con ordinanza motivata in ragione del fatto che essa non costituisce un mezzo di prova e presuppone la tempestiva produzione della documentazione necessaria al suo eventuale espletamento.

3. La Corte accoglieva invece l’appello incidentale dell’Inps, argomentando che una volta respinti tutti i motivi dell’opposizione alla cartella, non vi era alcuna ragione per revocarla, considerato che l’opposizione per motivi attinenti il merito della pretesa si propone nei confronti dell’ente impositore ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs n. 46 del 1999 e non nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione.

4. Per la cassazione della sentenza R.V. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l’INPS – anche per S.C.C.I. s.p.a. – e Riscossione Sicilia s.p.a hanno resistito con controricorso.

Considerato che

5. Il ricorrente deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 del codice di procedura civile e 2909 del codice civile e lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto ammissibile l’impugnazione della sentenza di primo grado proposta dall’INPS, laddove la revoca della cartella aveva arrecato pregiudizio soltanto nella sfera giuridica dell’agente della riscossione, che a seguito della pronuncia giudiziale avrebbe dovuto riavviare la procedura esecutiva.

6. Il motivo non è fondato.

7. In via generale occorre premettere che l’opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, va proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento nei confronti dell’ente impositore, come prevede il comma V nel testo modificato dall’art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, integrato dalla relativa legge di conversione.

8. Questa Corte ha ribadito in più occasioni (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e 18262 del 2017; n. 8543 del 2018) che l’opposizione a cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento nel merito della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi.

9. L’opposizione per vizi di forma della cartella invece va proposta nella forma e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704 del 2016) nei confronti del concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l’esercizio dell’azione esecutiva (art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973).

10. La distinzione tra le due azioni non esclude che le stesse possano essere proposte contestualmente ed in tal caso, trattandosi di un unico atto che introduce due diverse azioni, quella relativa al merito andrà notificata all’ente creditore (art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999) e quella relativa alla regolarità formale della cartella al concessionario della riscossione, che è il soggetto cui è affidato l’esercizio dell’azione esecutiva (art. 10 d.P.R. n. 602 del 1973). Non si realizza comunque un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario per la riscossione, ma la presenza di entrambi è mera conseguenza della duplicità di azioni (v. Cass. n. 16425 del 19/06/2019).

11. La distinzione tra titolarità del credito e titolarità della procedura di riscossione coattiva non comporta tuttavia che con l’affidare la riscossione al concessionario l’ente impositore si spogli del proprio credito, né che la sua posizione resti insensibile alle vicende della riscossione. Poiché la cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo, è infatti evidente che il titolare della pretesa ha interesse alla formazione del titolo per un più celere realizzazione del credito.

12. Ciò comporta che nel giudizio ex art. 24 comma V del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 l’ente impositore ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia revocato o annullato la cartella di pagamento, e ciò anche se sia stata contestualmente emessa una pronuncia dichiarativa del credito, venendo in tal modo privato del titolo esecutivo che ne consente la realizzazione coattiva.

13. Nel caso, la Corte territoriale ha dunque correttamente rilevato che, poiché il Tribunale di primo grado aveva respinto tutti i motivi della proposta opposizione, non vi era ragione perché revocasse la cartella di pagamento, e che l’Inps aveva interesse ad impugnare la pronuncia, pur a fronte di una sentenza dichiarativa del medesimo credito portato nella cartella.

14. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2697 del codice civile e 61, 191, 421 e 437 del codice di procedura civile nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto non provata l’applicazione nel tempo del contratto di riallineamento retributivo che era stato sottoscritto, mentre erano stati forniti al giudicante principi di prova alla luce dei quali questi avrebbe dovuto ammettere la CTU contabile richiesta od in ogni caso ammetterla d’ ufficio. Sarebbe stato inoltre onere dell’Istituto previdenziale provare che la ditta in base alle dichiarazioni di manodopera presentate ai dipendenti dichiarati e ai contributi versati non avesse applicato nel tempo il contratto di riallineamento ed i minimi salariali in esso previsti.

15. Il motivo non è fondato.

16. La Corte territoriale non ha violato le regole sulla distribuzione dell’onere della prova, ma ha applicato il principio, più volte ribadito in tema di sgravi contributivi, secondo il quale chi intende giovarsi di sgravi o di altri benefici contributivi, ha l’onere di fornire la prova dei presupposti per usufruirne (Cfr. Cass. 22 luglio 2014, n. 16639; Cass., 29 luglio 2014, n. 17179; Cass. n. 5719 del 10/03/2011; Cass., 11 novembre 2009, n. 23875).

17. Con specifico riferimento ai contratti di riallineamento retributivo, questa Corte ha poi chiarito che «il diritto a godere del beneficio della sospensione della condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui all’art. 6, comma 9, lett. a) e c), del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, ovvero ad usufruire della successiva sanatoria di cui all’art. 5, comma 2, del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, è subordinato alla compiuta realizzazione delle condizioni per l’attuazione della deroga all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, previste dall’art. 6, comma 11, del medesimo d.l., e poi confermata dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 510 del 1996. Ne consegue che il beneficiario, su cui incombono gli oneri di allegazione e prova, è tenuto a dimostrare di avere: 1) recepito l’accordo provinciale di riallineamento retributivo concluso tra le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori aderenti o collegate a quelle nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo; 2) rispettato le forme e i tempi stabiliti dalle indicate disposizioni, programmando il graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori previsti nei corrispondenti contratti collettivi; 3) stipulato, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, gli accordi territoriali ed aziendali di recepimento, provvedendone al deposito nei trenta giorni successivi presso i competenti Uffici provinciali del lavoro e della mobilità ordinaria e le sedi provinciali INPS; 4) raggiunto e mantenuto il detto riallineamento».

18. Tale prova ad avviso del giudice di merito non è stata fornita dall’opponente, che non aveva provveduto ad allegare e produrre tempestivamente la documentazione necessaria – costituita dall’accordo di riallineamento, dal contratto aziendale di recepimento, dalle buste paga quietanzate relative al periodo in questione – per dimostrare la puntuale osservanza del programma di riallineamento per tutta la durata dello stesso.

19. A tale proposito, il ricorrente si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica che era stata allo scopo richiesta, ma questa Corte è ferma nell’affermare che l’ ammissione della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto solo a fornire la decisione di un adeguato supporto motivazionale (Cass. n. 15219 del 05/07/2007, Cass. n. 27247 del 14/11/2008).

20. Nel caso, la Corte ha rilevato la mancata produzione della documentazione necessaria al suo eventuale espletamento, e dunque dell’assenza anche di principi di prova o «piste probatorie» che consentissero l’ammissione officiosa della consulenza tecnica.

21. Tale motivazione viene censurata con argomentazioni meramente contrappositive, al di fuori del perimetro oggi delineato dal nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede la prospettazione dell’«omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo» (v. Cass. S.U 07/04/2014, n. 8053 e 8054).

22. Essa è inoltre coerente con l’assunto (ribadito da ultimo da Cass. n. 32265 del 10/12/2019 e Cass. n. 33393 del 17/12/2019) secondo il quale solo nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga alle norme sull’assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e, quindi, può disporre una consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all’art. 198 c.p.c.).

23. Segue coerente il rigetto del ricorso.

24. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

25. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida

in favore di ciascuno dei controricorrenti in € 18.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.