Archivi mensili: Luglio 2023

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 1008 del 21 giugno 2023 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1008 del 21 giugno 2023 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di [...]

LEGGE n. 83 del 13 giugno 2023 – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno

LEGGE n. 83 del 13 giugno 2023 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione [...]

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 26 giugno 2023 – Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2023 – Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2023

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 26 giugno 2023 Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2023 - Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (G.U. 30 giugno 2023, n. 151) Art. 1 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, [...]

MINISTERO dell’ AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 30 marzo 2023 – Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022

MINISTERO dell' AGRICOLTURA - Decreto ministeriale del 30 marzo 2023 Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022 Art. 1 Procedure per la presentazione e la modifica delle domande di [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18417 depositata il 28 giugno 2023 – Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno necessita riferirsi all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. Ciò in quanto, ciascun elemento di tale sequenza può essere indipendentemente investito di censura in appello, e considerando anche che l’impugnativa motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto, quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti

Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno necessita riferirsi all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. Ciò in quanto, ciascun elemento di tale sequenza può essere indipendentemente investito di censura in appello, e considerando anche che l’impugnativa motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto, quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023 – In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; salvo laddove ci si trovi in presenza di inquadramento, come dipendente, nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l’attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro

In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; salvo laddove ci si trovi in presenza di inquadramento, come dipendente, nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17782 depositata il 21 giugno 2023 – Perché sia configurabile il vizio di omessa pronuncia è necessario che risulti completamente omesso il provvedimento del Giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto. Esso non ricorre perciò nel caso in cui, seppur manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto

Perché sia configurabile il vizio di omessa pronuncia è necessario che risulti completamente omesso il provvedimento del Giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto. Esso non ricorre perciò nel caso in cui, seppur manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18145 depositata il 26 giugno 2023 – In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora – tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere “direttamente” sui poteri cognitori e decisori della Corte – comporti, ancorché “indirettamente”, l’omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell’obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l’omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest’ultima, “in limine”, un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora - tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere "direttamente" sui poteri cognitori e decisori della Corte - comporti, ancorché "indirettamente", l'omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell'obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l'omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.

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