Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 1242 depositata il 25 ottobre 2019 – Qualora l’ente impositore non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’Ufficio
Il D.Lgs. n. 546/1992 all'art. 23 prevede che l'Ente impositore, nei cui confronti è stato proposto ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. E' però principio consolidato quello che ammette la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art. 32 c. 1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. Secondo la Suprema Corte se l'Ufficio non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio (v. Cass., sent. 10/06/2016, n.11943).