CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26654 depositata il 15 settembre 2023
Lavoro – Decesso per infortunio sul lavoro – Regresso INAIL – Concorso colposo del lavoratore quantificato in misura equitativa – Commisurazione del danno patrimoniale in relazione al reddito netto del lavoratore deceduto – Liquidazione del danno con il sistema della capitalizzazione anticipata – Decorrenza degli interessi dal momento della liquidazione e non dall’illecito – Accoglimento
Ritenuto che
Con sentenza del 27.1.17 la corte di appello di Palermo, in parziale riforma di sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, ha condannato la società in epigrafe ed il suo legale rappresentante in proprio a pagare euro 335.716 in favore dell’Inail che aveva agito in regresso in relazione a prestazioni previdenziali corrisposte a lavoratore della società (capocantiere) deceduto per infortunio sul lavoro.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto il concorso di colpa del 20% del dipendente; ha quindi considerato il reddito lordo di cui godeva al fine di quantificare il danno patrimoniale degli eredi; ha infine accordato gli interessi legali a decorre dalla data dell’infortunio.
La società ed il suo legale rappresentante ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’INAIL, che propone ricorso incidentale per un motivo (al quale resistono a loro volta le controparti).
Il Collegio si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito della decisione.
Considerato che
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli articoli 1227, 1226, 2055, 2056 c.c. per avere la corte territoriale quantificato nel 20% il concorso colposo del lavoratore in misura equitativa, non tenendo conto degli apporti causali della produzione del danno.
Il Collegio reputa il motivo infondato, in quanto la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato le cause dell’infortunio e l’apporto causale del comportamento imprudente della vittima, determinando percentualmente – ma senza alcun ricorso a valutazioni equitative, ma solo sulla base dell’esame dei fatti – il concorso di colpa del lavoratore.
In tale contesto, la condotta del danneggiato (come precisato, pur in diverso ambito da Sez. 3 – , Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020, Rv. 658149 – 01) può costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Invero, l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità (Sez. 3 – , Sentenza n. 11258 del 10/05/2018, (Rv. 648643 – 02; Sez. 1 – , Sentenza n. 272 del 10/01/2017, Rv. 643156 – 01).
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 1223, 2043 e 2056 c.c., nonché 415, 416 e 417 c.p.c., nonché 2697 c.c., per avere la corte territoriale determinato il danno in relazione al reddito lordo anziché netto del lavoratore deceduto.
Il motivo è fondato, in quanto l’azione di regresso incontra il limite dell’ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto cioè all’ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore (non essendovi peraltro oneri tributari sulla voce risarcitoria).
Questa Corte ha del resto già precisato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012, Rv. 623181 – 01) che la liquidazione del danno patrimoniale (nel caso da perdita delle contribuzioni) subito da persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 1282 e 2056 c.c. per avere la corte territoriale accordato gli interessi dall’infortunio e non dalla liquidazione, pur adottando il sistema della capitalizzazione anticipata.
Il motivo trova sostegno in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4508 del 28/03/2001, Rv. 545263 – 01, che ha precisato che nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari; qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale (nella specie dei congiunti della vittima), gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall’illecito.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce violazione degli articoli 1227, 1226, 2055 e 2056 c.c., per avere la corte territoriale affermato la sussistenza del giudicato penale sul concorso di colpa del lavoratore laddove in sede penale rilevava al più la colpa dei coimputati e non quella del lavoratore.
Il motivo è infondato in quanto la sentenza penale ha chiaramente affermato l’esistenza di un concorso di colpa del lavoratore; tale affermazione, pur non avendo efficacia di giudicato, può ben costituire uno degli elementi che il giudice civile valuta nella delibazione della controversia sottoposta al suo esame. Né l’affermazione di colpevolezza dell’imputato esclude la valutazione da parte del giudice civile della colpa concorrente del danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 11117 del 28/05/2015, Rv. 635613 – 01).
Per quanto detto, il secondo e terzo motivo del ricorso principale devono essere accolti, rigettati invece il primo motivo nonché il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono i presupposti per il raddoppio, da parte del ricorrente incidentale, del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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