Archivi annuali: 2023

Corte di Cassazione ordinanza n. 23200 depositata il 31 luglio 2023 – Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l’inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell’organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l’obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

Ad affermarne la responsabilità é sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità ed a fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23985 depositata il 7 agosto 2023 – In tema di ricorso per cassazione, l’erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c (violazione o falsa applicazione delle norme o dei CCNL). e non del n. 4 (violazione di norme processuali ) della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c (violazione o falsa applicazione delle norme o dei CCNL). e non del n. 4 (violazione di norme processuali ) della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23976 depositata il 7 agosto 2023 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

E' inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23839 depositata il 4 agosto 2023 – L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In virtù del principio di autonomia negoziale stabilito dall’art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto dell’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori

L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità (oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In virtù del principio di autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22996 depositata il 28 luglio 2023 – In tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell’imponibile o dell’imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell’imposta, è rilevante la qualificazione dell’operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev’essere verificata l’esistenza dei presupposti di cui al d.p.r. n. 633/1972, art. 26 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l’Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non in ogni caso, bensì solo entro il termine di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, salvo l’effettivo rimborso dell’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

In tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell'imposta, è rilevante la qualificazione dell'operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev'essere verificata l'esistenza dei presupposti di cui al d.p.r. n. 633/1972, art. 26 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non in ogni caso, bensì solo entro il termine di decadenza previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2, salvo l'effettivo rimborso dell'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22518 depositata il 26 luglio 2023 – Per il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza

Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20042 depositata il 13 luglio 2023 – In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l’avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 dalla ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione presentata dal contribuente, né questi può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l’autore dell’istanza e dunque a conoscenza dell’assenza del presupposto qualificante per fruire dell’aliquota ridotta dell’accisa, nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti

In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto del decorso di 60 giorni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 dalla ricezione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione presentata dal contribuente, né questi può utilmente invocare un affidamento tutelabile in ragione del mero decorso del termine, in quanto esso non esaurisce, né impedisce, l'esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria, essendo egli stesso l’autore dell’istanza e dunque a conoscenza dell’assenza del presupposto qualificante per fruire dell’aliquota ridotta dell’accisa, nella specie per non aver indicato il numero di targa degli automezzi riforniti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20037 depositata il 13 luglio 2023 – In materia di credito di imposta derivante dal meccanismo di pagamento delle accise relative all’energia elettrica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, il diritto al rimborso o la corrispondente detrazione dell’accisa indebitamente pagata dev’essere esercitato a pena di decadenza entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della ultima dichiarazione annuale di consumo

In materia di credito di imposta derivante dal meccanismo di pagamento delle accise relative all’energia elettrica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, il diritto al rimborso o la corrispondente detrazione dell’accisa indebitamente pagata dev’essere esercitato a pena di decadenza entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della ultima dichiarazione annuale di consumo

Torna in cima