Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30949 depositata il 17 luglio 2023 – La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sè ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti

Trattamento IVA dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione – articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 417 del 4 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 417 del 4 agosto 2023 Trattamento IVA dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d'arte di nuova realizzazione - articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22176 depositata il 24 luglio 2023 – Il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente ed il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l’esperimento dei necessari mezzi di prova

Il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente ed il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 22047 depositata il 24 luglio 2023 – Nell’ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d’appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 64, non modificate dal d.lgs. n. 156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall’art. 396, comma 1 c.p.c. per il processo civile ordinario

Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali rese in funzione di giudice d'appello è ammissibile anche se impugnate con ricorso per Cassazione, ovvero siano ancora pendenti i termini per proporre tale ricorso; le condizioni di proposizione dei motivi di revocazione straordinaria di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 64, non modificate dal d.lgs. n. 156 del 2015, restano a loro volta le medesime fissate dall'art. 396, comma 1 c.p.c. per il processo civile ordinario. In generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L'articolo 375, che ha integrato quanto disposto dall'articolo 2086 c.c. introducendo il comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,  amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione [...]

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3811 depositata il 14 aprile 2023 – La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti

La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 1506 depositata il 23 maggio 2023 – Un ente sportivo che adotta il “tariffario” per i servizi offerti ha natura commerciale. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, secondo la quale tale circostanza prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto

Un ente sportivo che adotta il “tariffario" per i servizi offerti ha natura commerciale. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, secondo la quale tale circostanza prova chiaramente la gestione dell'attività associativa secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) – Avvio dell’operatività della Sezione speciale Basilicata – MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare n. 17 del 3 agosto 2023

MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare n. 17 del 3 agosto 2023 Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Avvio dell’operatività della Sezione speciale Basilicata Si comunica l’avvio dell’operatività della Sezione speciale Basilicata (di seguito “Sezione Speciale”), con una dotazione finanziaria complessiva di [...]

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