Archivi annuali: 2023

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Nota n. 506 del 17 luglio 2023 – App per rimborso pedaggi: dal Garante multa di 1 milione di euro ad Aspi – Fidelity card: il Garante multa la Rinascente per 300mila euro – Giornalismo: il Garante interviene a tutela dei minori – Sanità: Garante sanziona Centro medico per scambio dati di due pazienti

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota n. 506 del 17 luglio 2023 App per rimborso pedaggi: dal Garante multa di 1 milione di euro ad Aspi - Fidelity card: il Garante multa la Rinascente per 300mila euro - Giornalismo: il Garante interviene a tutela dei minori - Sanità: Garante sanziona Centro medico per scambio dati [...]

CONSIGLIO dei MINISTRI – Delibera del 6 luglio 2023 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città metropolitana di Messina

CONSIGLIO dei MINISTRI - Delibera del 6 luglio 2023 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città metropolitana di Messina Art. [...]

MINISTERO dell’ AMBIENTE – Decreto ministeriale n. 90 dell’ 8 maggio 2023 – Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

MINISTERO dell' AMBIENTE - Decreto ministeriale n. 90 dell' 8 maggio 2023 Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 1 Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20239 depositata il 14 luglio 2023 – Il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull’erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato – ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto – dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo

Il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato - ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto - dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 20215 depositata il 14 luglio 2023 – La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall’altro, l’impossibilità di collocazione del lavoratore in una posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti oppure l’impossibilità di collocamento in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale ed incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, l’impossibilità di collocazione del lavoratore in una posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti oppure l’impossibilità di collocamento in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale ed incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19758 depositata l’ 11 luglio 2023 – Il rinvenimento in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 secondo e comma 3), sia pur riferita a soggetto terzo, le argomentazioni della commissione regionale risultano “deviate”, poiché, escludendo del tutto questo indizio, hanno escluso la possibilità di ritenere che esso potesse rappresentare l’elemento presuntivo, su cui fondare gli atti impositivi

Il rinvenimento in locali diversi da quelli societari, di una "contabilità parallela" a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cosiddetto accertamento induttivo di cui al d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 secondo e comma 3), sia pur riferita a soggetto terzo, le argomentazioni della commissione regionale risultano "deviate", poiché, escludendo del tutto questo indizio, hanno escluso la possibilità di ritenere che esso potesse rappresentare l'elemento presuntivo, su cui fondare gli atti impositivi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19665 depositata l’ 11 luglio 2023 – In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto – con la rituale allegazione di perizia redatta dall’ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la riduzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d’imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell’immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l’ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’ICI in misura integrale per gli anni successivi

In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la riduzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione ad un determinato anno d'imposta, la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione nella misura del 50% per gli anni successivi, sempre che il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell'immobile; in ogni caso, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6 comma 4, e 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, ove risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi

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