Archivi annuali: 2023

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 2 marzo 2023 – Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato tessili, dell’editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l’anno 2023

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 2 marzo 2023 Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2023 (G.U. 14 marzo 2023, n. 62) Decreta: La commissione [...]

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 2 marzo 2023 – Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l’anno 2023

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 2 marzo 2023 Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2023 (G.U. 14 marzo 2023, n. 62) Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito [...]

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 2 marzo 2023 – Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l’anno 2023

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 2 marzo 2023 Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2023 (G.U. 14 marzo 2023, n. 62) Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 7183 depositata il 10 marzo 2023 – In tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell’imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all’atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, o comunque all’atto dell’immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell’ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l’amministrazione finanziaria

In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione, o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l'amministrazione finanziaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 3, sentenza n. 3352 depositata il 3 novembre 2022 – La pretesa fiscale sanzionatoria si estende anche al consulente fiscale la cui partecipazione consapevole alle violazioni tributarie del contribuente sia stata accertata dall’amministrazione finanziaria. Tale responsabilità del professionista si ha quando lo stesso non si limiti a svolgere il mero ruolo di intermediario nell’inoltro per via telematica della dichiarazione oggetto di controllo, ma abbia partecipato attivamente alla fase di elaborazione e compilazione della dichiarazione oggetto di controllo da parte dell’autorità finanziaria

La pretesa fiscale sanzionatoria si estende anche al consulente fiscale la cui partecipazione consapevole alle violazioni tributarie del contribuente sia stata accertata dall’amministrazione finanziaria. Tale responsabilità del professionista si ha quando lo stesso non si limiti a svolgere il mero ruolo di intermediario nell’inoltro per via telematica della dichiarazione oggetto di controllo, ma abbia partecipato attivamente alla fase di elaborazione e compilazione della dichiarazione oggetto di controllo da parte dell’autorità finanziaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 655 depositata il 3 novembre 2022 – In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 31, sentenza n. 10220 depositata il 2 novembre 2022 – Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l’introduzione del processo telematico e segnatamente con l’art. 25 bis del D.L.vo 546/92, vi è l’obbligo di attestazione di conformità dell’atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica. Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall’eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “EML”, contenente i file digitali degli atti notificati

Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l'introduzione del processo telematico e segnatamente con l'art. 25 bis del D.L.vo 546/92, vi è l'obbligo di attestazione di conformità dell'atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica. Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato "EML", contenente i file digitali degli atti notificati

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 26, sentenza n. 2856 depositata il 2 novembre 2022 – L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo

L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo

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