Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 31, sentenza n. 10220 depositata il 2 novembre 2022 – Qualora il destinatario del ricorso non si costituisca, con l’introduzione del processo telematico e segnatamente con l’art. 25 bis del D.L.vo 546/92, vi è l’obbligo di attestazione di conformità dell’atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica. Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall’eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “EML”, contenente i file digitali degli atti notificati