Il Ministero delle Finanze insieme alla Ragioneria Generale dello Stato, trascorso i sei mesi previsti dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012, nella
circolare n. 29 del 7 giugno 2013, ha impartito le ultime istruzioni operative alle amministrazioni centrali dello stato. Ciò in attesa di un decreto dell’economia che disciplini le modalità del discarico delle partite annullate e il rimborso a favore degli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.La norma che ha statuito la rottamazione dei ruoli di importo non superiore ai 2 mila euro e il discarico da parte degli agenti della riscossione per quelli di importo superiore, resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 è contenuta, rispettivamente, nei commi 527 e 528 dell’articolo 1 della Legge n.228/2012.Il comma 527 dell’art. 1 della legge 228/2012 dispone che decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, siano automaticamente annullati. Inoltre la stessa norma prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di trasmissione ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, di comunicazione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.
Il comma 528 invece prevede che per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527.Dall’esame delle norme di disposizione
emerge un diverso destino delle due tipologie di crediti. Vi sono quelli di importo inferiore ai 2 mila euro che verranno annullati automaticamente da oggi 1° luglio e quelli di importo superiore che verranno invece discaricati dagli agenti e torneranno nella disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.La
circolare del Mef – Ragioneria dello Stato si occupa in particolarmodo della prima tipologia di crediti, rivolgendosi alle amministrazioni centrali perché valutino gli effetti e i riflessi che potrebbero alle stesse derivare dall’annullamento automatico di tali partite. Il ministero vuole sollecitare gli enti vigilati affinché gli stessi si adoperino per evitare (quando ciò venga ritenuto opportuno e proficuo) il semplice decorso del tempo e di conseguenza l’annullamento automatico delle partite sino a 2 mila euro.
Il Ministero dell’Economia, per i crediti per cui e previsto l’annullamento automatico e risultassero ancora realizzabili, sollecita gli enti di sua competenza nell’attivarsi per il ritiro dei ruoli dall’agente della riscossione e alla notifica al debitore di un atto ingiuntivo, per interrompere i termini di prescrizione, e a far ripartire la riscossione coattiva dopo la data del 1° luglio.
Qualora si lasciasse trascorrere semplicemente il semestre previsto dalla legge 228/2012 potrebbe comportare una specifica responsabilità di amministratori, sindaci e revisori degli enti titolari dei suddetti crediti. La circolare raccomanda così i necessari interventi di salvaguardia e tutela da parte degli enti interessati riguardo anche il corretto mantenimento in bilancio delle partite di credito riconducibili alle fattispecie in esame.