COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3373 sez. 40 del 12 giugno 2015 – È inammissibile il ricorso per revocazione che si limita a esporre i motivi della cosiddetta fase rescindente, inerente le ragioni che consentono di revocare la sentenza impugnata, e manca della cosiddetta fase rescissoria, ovvero è sprovvisto della domanda di merito che consente al giudice tributario di sostituire la decisione con un’altra, di segno opposto