La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 19656 depositata il 27 agosto 2013 intervenendo in tema di riclassificazione catastale afferma che l’atto di attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento, recante aumento della rendita catastale, è nullo quando non dà conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale dell’immobile è stata variata.
I giudici della Corte Suprema hanno bacchettato i giudici della Commissione Tributaria Regionale che avevano ritenuto esente da vizi l’atto impugnato. I giudici di merito avevano fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso è rispettato quando l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Sicché è necessario e sufficiente che l’avviso indichi il maggior valore accertato, con riserva alla fase contenziosa dell’onere dell’Ufficio di provare elementi di fatto significativi della propria pretesa.
La sentenza n. 19656/13 ha preso nettamente le distanze dal suddetto indirizzo seguito dalla Commissione regionale della Campania, sancendo la nullità dell’avviso di riclassamento oggetto del contendere. L’Agenzia del Territorio non dovrà però pagare le spese di lite perché compensate tra le parti.
La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 19656 depositata il 27 agosto 2013 intervenendo in tema di riclassificazione catastale afferma che l’atto di attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento, recante aumento della rendita catastale, è nullo quando non dà conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale dell’immobile è stata variata.