Riclassificazione catastale: obbligo di motivazione dell'Ufficio - Cassazione sentenza n. 19656 del 2013La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 19656 depositata il 27 agosto 2013 intervenendo in tema di riclassificazione catastale afferma che l’atto di attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento, recante aumento della rendita catastale, è nullo quando non dà conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale dell’immobile è stata variata. 

Gli Ermellini  con la sentenza in esame hanno accolto il ricorso del contribuente, cassando senza rinvio l’impugnata sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità nelle motivazioni della sentenza hanno evidenziato che: “Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente” (ex multis: Cass. sentenze n. 4507 del 2009 e n. 9629 del 2012).

I giudici della Corte Suprema hanno bacchettato i giudici della Commissione Tributaria Regionale che avevano ritenuto esente da vizi l’atto impugnato. I giudici di merito avevano fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso è rispettato quando l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Sicché è necessario e sufficiente che l’avviso indichi il maggior valore accertato, con riserva alla fase contenziosa dell’onere dell’Ufficio di provare elementi di fatto significativi della propria pretesa.

La sentenza n. 19656/13 ha preso nettamente le distanze dal suddetto indirizzo seguito dalla Commissione regionale della Campania, sancendo la nullità dell’avviso di riclassamento oggetto del contendere. L’Agenzia del Territorio non dovrà però pagare le spese di lite perché compensate tra le parti.