CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 6423 depositata il 4 aprile 2016
FALLIMENTO – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO – COMPETENZA PER TERRITORIO – PRINCIPIO DELL’UNITARIETÀ DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE – AMBITO DI APPLICAZIONE – DELIMITAZIONE – ESTENSIONE ANALOGICA AL CONFLITTO RELATIVO A FALLIMENTO NON ANCORA DICHIARATO – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE – REGOLAMENTO DI UFFICIO ANCHE OLTRE IL TERMINE DI VENTI GIORNI – ESPERIBILITÀ
FATTO E DIRITTO
rilevato che il Tribunale di Rimini, con decreto depositato il 23 marzo 2015, dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine alla istanza di fallimento proposta dalla locale Procura della Repubblica il 22 ottobre 2014 nei confronti della s.r.l. Odierna Distribuzione e trasmetteva quindi gli atti al Tribunale di Latina, ritenuto competente in ragione della ubicazione in (OMISSIS) della sede legale, la cui chiusura in data anteriore a quella di chiusura della unita’ locale in (OMISSIS), pur dichiarata alla Guardia di Finanza dal legale rappresentante della societa’, risultava priva di riscontri; che il Tribunale di Latina, convocate le parti L. Fall., ex art. 15, comma 2, con ordinanza riservata resa pubblica il 9 ottobre 2015 ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ex artt. 45 e 38 c.p.c., con il quale – ritenuta preliminarmente l’inapplicabilita’ nella specie del termine di proponibilita’ posto dalla L. Fall., art. 9 bis, comma 2, non essendo gia’ stato dichiarato il fallimento – ha dedotto la competenza del Tribunale di Rimini a provvedere sulla istanza di fallimento in questione;
che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza di regolamento di ufficio, essendo ormai decorso il termine di venti giorni di cui alla L. Fall., art. 9 bis, 2, la cui applicabilita’ anche nella ipotesi in esame, in cui il fallimento non e’ stato dichiarato, ritiene risponda alla medesima ratio, sottesa alla norma, di rapida stabilizzazione della competenza in una materia che e’ per definizione urgente; ritenuto che, al contrario, il termine di proponibilita’ del regolamento di ufficio previsto dal richiamato disposto della L. Fall., art. 9 bis, non opera nel caso, qui ricorrente, in cui non sia ancora iniziata la procedura fallimentare non essendo stata emessa (ancorche’ da giudice incompetente) la sentenza di fallimento; che invero il tenore testuale non solo dell’art. 9 bis, comma 2 (secondo cui, in caso di mancata proposizione del regolamento d’ufficio nel termine di 20 giorni dal ricevimento degli atti, la procedura fallimentare prosegue dinanzi al tribunale dichiarato competente, che provvede alla nomina del giudice delegato e del curatore, non gia’ del giudice relatore di cui all’art. 15), ma anche del comma terzo (secondo cui in tal caso restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti), nonche’ del quarto e del quinto comma, induce a ritenere che l’ipotesi regolata da tali disposizioni sia quella in cui la procedura fallimentare sia gia’ iniziata, ma dinanzi a giudice dichiarato incompetente: dunque la ratio di tali disposizioni, che questa Corte non ha mancato di evidenziare (cfr. Cass. n. 22544/10; n. 13316/10), risiede (non gia’ nella generale urgenza che caratterizza la materia del fallimento, bensi’ piu’ specificamente) nel principio della unitarieta’ della procedura fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, principio (enunciato da tali disposizioni introdotte dalla riforma del 2006, ma gia’ desumibile dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare nel testo anteriormente vigente) evidentemente inapplicabile al conflitto di competenza in ordine ad una procedura fallimentare che non e’ ancora iniziata;
che conseguentemente l’estensione analogica della norma dell’art. 9 bis, comma 2, alla diversa ipotesi (qui ricorrente) in cui l’incompetenza sia rilevata dal tribunale originariamente adito in sede prefallimentare – estensione che gia’ troverebbe ostacolo nel disposto dell’art. 14 preleggi trattandosi di norma derogatoria rispetto al limite temporale per il rilievo della incompetenza per territorio posto in generale dall’art. 38 c.p.c., comma 3 (nella specie rispettato) – si mostra preclusa in radice dalla insussistenza della eadem ratio;
rilevato, nel merito della questione di competenza, che il Tribunale di Latina ha evidenziato: a) il carattere meramente fittizio della sede legale in (OMISSIS) (il contratto di locazione dell’immobile del 21.3.2012 e’ stato risolto consensualmente in data 1.6.2012 e in tale breve lasso di tempo l’immobile non e’ stato operativo o fel comunque con merce ivi custodita), in ogni caso la irreperibilita’ della Odierna Distribuzione in quel luogo – verificata dall’agente postale in occasione della consegna di una raccomandata spedita da un fornitore per il recupero di un credito insoddisfatto – nel settembre 2013, quindi prima dell’anno anteriore alla istanza di fallimento (L. Fall., art. 9, comma 2), depositata dalla Procura di Rimini nell’ottobre 2014; b) l’operativita’ direzionale ed amministrativa della societa’ stessa presso la sede di (OMISSIS) anche successivamente al mese di giugno 2012, e comunque prima dell’anno anteriore alla istanza di fallimento;
che le circostanze sub a) risultano dalle dichiarazioni, rese alla P.G. e prodotte dalla Procura della Repubblica di Latina, del soggetto incaricato di concludere il contratto di locazione dell’immobile in (OMISSIS) per conto della societa’ proprietaria, nonche’ dal fornitore insoddisfatto; che le circostanze sub b) risultano dalle dichiarazioni di due fornitori che, rispettivamente nell’agosto e nel settembre 2013, ebbero a recarsi presso la sede di (OMISSIS) ed ivi ottennero la consegna, in pagamento di merce, di assegni da parte del legale rappresentante della Odierna Distribuzione;
ritenuto l’idoneita’ di tali elementi a provare che la sede effettiva della societa’ in questione si trovasse, alla data di presentazione dell’istanza di fallimento, ubicata da piu’ di un anno in (OMISSIS), ivi essendo collocato il centro dell’attivita’ direttiva, amministrativa od organizzativa dell’impresa (cfr. ex multis Cass. n. 6886/12), dal che discende la competenza territoriale del Tribunale di Rimini sul ricorso per dichiarazione di fallimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini.
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