La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12312 depositata il 17 maggio 2017 intervenendo in tema di ICI ha affermato che risulta motivato l’avviso di accertamento laddove, nell’assegnare un maggior valore al bene, oltre i dati obiettivi del medesimo, richiami a giustificazione i prezzi medi rilevati sul mercato, come evincibili dal listino della Borsa immobiliare, riportando, in riferimento alla zona ove è ubicato l’immobile, i valori minimi e massimi, optando per una stima che si collochi in posizione sostanzialmente intermedia tra i suddetti valori.

La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato, da parte del Comune, due avvisi di accertamento in cui venivano rettificati ai fini ICI il valore di un’area edificabile di proprietà di della contribuente. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici aditi rigettano la doglianza di nullità dei due avvisi di accertamento emessi dal Comune per carenza di motivazione. La contribuente impugnava dal decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolgono la doglianza secondo cui la motivazione adottata dall’amministrazione era di tipo standardizzato, in quanto basata su affermazioni generiche e prive di riferimento al caso concreto, laddove l’unico elemento munito di concretezza era il richiamo al listino della Borsa Immobiliare, che però non era stato documentato mediante allegazione agli avvisi impugnati.

L’Ente impositore impuna la sentenza della CTR con ricorso alla cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Comune precisando che “Nel caso di specie”- si legge nell’ordinanza n. 12312/17 – “il provvedimento impugnato nel motivare in merito al maggior valore da assegnare al bene, accanto al richiamo a dati obiettivi dell’immobile o comunque da reputarsi presumibilmente già noti alla contribuente (come l’ubicazione ovvero l’indice di edificabilità sulla scorta dello strumento urbanistico locale) fonda l’accertamento del maggior valore sulla base dei prezzi medi rilevati sul mercato, e come evincibili dal listino della Borsa immobiliare dell’Umbria, così come pubblicato dalla locale camera di Commercio. Ed, invero, l’atto oltre ad indicare la precisa fonte del dato comparativo utilizzato, che consentiva quindi alla contribuente di poter agevolmente reperirne il contenuto, in ogni caso riporta, in relazione alla zona ove è ubicato il terreno della società (…) i valori minimi e massimi individuati nel listino, optando quindi per una stima che si colloca grosso modo in posizione intermedia tra tali valori.”

Per i giudici di legittimità quindi gli avvisi impugnati riportano “gli elementi fondamentali ricavabili dal listino delle quotazioni immobiliari, e comunque il contenuto avente rilievo essenziale ai fini della giustificazione dell’atto, il che esclude […] che possa ravvisarsi la loro invalidità per la violazione del menzionato art. 7 della legge n. 212/200.”

In presenza del richiamo a un atto che giustifichi l’adozione di un provvedimento impositivo, l’obbligo di allegazione previsto dall’articolo 7 cit. (“Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.”) ben può essere adempiuto anche mediante la riproduzione nel provvedimento degli elementi essenziali dell’atto stesso.