La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 20829 depositata il 11 settembre 2013 intervenendo in tema di modifica di mansioni ha statuito che qualora intervenga un’operazione societaria, per mezzo della quale una società di modeste dimensioni viene assorbita da un’altra di dimensioni considerevoli, non sarà considerato ammissibile il demansionamento del funzionario della prima azienda al quale vengono affidate mansioni diverse e di indubbio livello inferiore. Precisando ulteriormente che il demansionamento illegittimo non può trovare giustificazione da parte dell’azienda nell’impossibilità di operare una completa sovrapposizione di mansioni.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che dopo un operazione di acquisizione dell’istitituto di credito di cui era dipendente da parte un’altra banca aveva subito un demansionamento. Il dipendente che precedentemente svolgeva le mansioni di Vice direttore con compiti di Responsabile dell’Ufficio Organizzazione Esecutiva della Direzione Generale.
Il funzionario della banca ricorreva al Tribunale, quale giudice del lavoro, per richiedere risarcimento del danno alla professionalità oltre accessori a titolo di risarcimento del danno biologico. Il Tribunale accoglieva la richiesta del ricorrente. La società datrice di lavoro avverso la decisione del Tribunale presentava ricorso alla Corte di Appello. I giudici della Corte Territoriale hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado accertava e confermava la valutazione di non equivalenza in concreto delle mansioni assegnate ed ha rilevato ed esaurientemente allegato e documentato gli effetti del demansionamento sul suo stato di salute ed ha ritenuto, in adesione gli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, la esistenza di un danno biologico permanente.
La banca, datrice di lavoro, presentava ricorso, basandolo su due motivo, alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso della società ritenendolo infondato evidenzia anche in riferimento all’accertamento del danno derivante da dequalificazione, di poter provvedere mediante la possibilità del ricorso “alla prova per presunzioni (v. in particolare Cass. ss.uu n. 25033 del 2006 cit. ). “
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