COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA – Sentenza 09 luglio 2013, n. 191
Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento – Transazioni informatiche – Verifica carte di credito
Svolgimento del processo
Con il gravame proposto in data 8/03/2012, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 2 di Roma – Ufficio controlli appella la sentenza della CTP di Roma – Sez. 13 n. 307/13/11 del 13/07/2011 – 14/09/2011, che ha accolto due distinti ricorsi presentati dal sig. C.C. contro, rispettivamente, quattro avvisi di accertamento e quattro conseguenti cartelle di pagamento relativi a Iva, Irpef e Irap per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, emessi sul presupposto che egli avesse svolto una vera e propria attività di impresa mediante la regolare, sistematica e ripetitiva commercializzazione on line di beni (francobolli) tramite il portale eBay e per le quali aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali, come accertato con processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza il 1/02/2010.
Con l’impugnata sentenza, la CTP di Roma – previo stralcio degli atti difensivi dell’Amministrazione finanziaria, perché sottoscritti da soggetto non legittimato, e rigetto delle eccezioni di prescrizione per l’accertamento di imposta 2004 e di non configurabilità commerciale dell’attività svolta – ha riunito i ricorsi del contribuente e li ha accolti (con compensazione delle spese), nella parte relativa alla censurata determinazione della base imponibile, in quanto determinata pari al presunto volume di vendite registrato dal portale, mentre sarebbe stata necessaria un’analisi maggiormente dettagliata sia delle operazioni svolte, sia delle componenti reddituali e patrimoniali per stabilire l’effettivo volume delle vendite e dei ricavi registrati dall’operatore, al fine di rappresentare una situazione fiscale aderente alla realtà e quindi soggetta all’imposizione tributaria, dichiarando infine assorbite le restanti eccezioni.
Con l’atto di appello l’Amministrazione finanziaria:
a) condivide, innanzi tutto, la riconosciuta natura commerciale fiscalmente rilevante dell’attività svolta dal contribuente, ancorché in modo non esclusivo, e l’affermata tempestività dell’accertamento di imposta 2004;
b) censura, invece, per motivazione contraddittoria, irragionevole ed insufficiente la restante parte della decisione, in particolare per quanto riguarda la stima ritenuta non attendibile dei ricavi quali desunti dalle vendite rilevate sul portale eBay, ritenendo adeguatamente probante iuris tantum il numero delle transazioni registrate (circa 3.900) che si devono presumere fossero andate a buon fine, salvo prova contraria non fornita dal contribuente e, quindi, corretto l’operato concernente l’accertamento in base ai dati raccolti in carenza di presentazione della dichiarazione e di omessa esibizione ai verificatori di alcuna scrittura, né idonea documentazione, circostanza quest’ultima che ha ostacolato l’azione accertatrice, con conseguente impossibilità di disporre di altri dati di analisi, nonché di valutare i costi in maniera più favorevole al contribuente;
c) ritiene comunque erronea la valutazione riguardo all’Iva, per impossibilità di riconoscere componenti negativi in carenza di fatture passive;
d) presta acquiescenza per quanto riguarda le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio.
Conclude chiedendo l’accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza impugnata con la conferma degli impugnati avvisi e la condanna della controparte alle spese di giudizio.
Con atto prodotto in data 22/03/2013 si è costituito in giudizio l’appellato, ribadendo i motivi di ricorso in primo grado e sostenendo l’infondatezza delle argomentazioni dedotte dall’ufficio nell’atto d’appello, nonché l’illegittimità e l’infondatezza degli avvisi di accertamento impugnati.
Conclude chiedendo il rigetto dell’appello, la conferma dell’impugnata sentenza e la condanna dell’Ufficio alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All’esito del dibattimento del giorno 13 maggio 2013, la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va quindi respinto per i motivi di seguito esposti.
La CTP di Roma ha correttamente valutato la fattispecie dedotta, ritenendo in modo del tutto condivisibile che nel caso di specie la pretesa impositiva azionata dall’Amministrazione finanziaria si sia fondata solo sull’effettuazione di sia pure numerose transazioni informatiche, per le quali però non è dato conoscere con sufficiente precisione l’esito effettivo, non potendosi presumere a priori che tutte siano andate a buon fine, come invece ritenuto dall’Amministrazione, che avrebbe dovuto verificare in maniera più puntuale se realmente (e in quale misura) le transazioni effettuate concretizzassero vendite con conseguenti ricavi soggetti a tassazione. Verifica che può considerarsi di non impossibile effettuazione, tanto più che il sistema di pagamento utilizzato in tali circostanze è costituito da carte di credito facilmente tracciabili e quindi riscontrabili nel loro contenuto finanziario. Non essendo stata fornita tale necessaria dimostrazione, il cui onere di prova spetta all’attore e non può essere traslato alla controparte, il gravame non può essere accolto.
Tenuto conto dei peculiari aspetti della vicenda, ricorrono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l’appello.
Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sezione 11 sentenza n. 3935 depositata il 11 ottobre 2019 - I compensi dell'istituto bancario non sono configurabili come royalties le somme che vengono corrisposti ad aziende che mettono a disposizione…
- Applicabilità del regime di esenzione dall'IVA, previsto dall'articolo 10, primo comma, n. 1) del DPR 633 del 1972, ad una serie di servizi relativi alle attività di pagamento effettuate con carte di credito, carte pre-pagate, etc - Risposta 19 ottobre…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 25 luglio 2019, n. 599 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e delle intense…
- LEGGE n. 83 del 13 giugno 2023 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 23 aprile 2020 - Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale del Lazio e della Commissione tributaria provinciale di Roma nelle giornate del 12 e 13 marzo 2020
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 19 ottobre 2020 - Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale del Lazio e della Commissione tributaria provinciale di Roma nelle giornate del 24 e 25 settembre 2020
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…