La Corte di Cassazione sez. tributaria con l’ordinanza n. 23839 depositata il 21 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamenti e diritti del contribuente ha affermato che la verifica fiscale non svolta in presenza della titolare ma del collaboratore familiare comporta che l’atto impositivo finale del procedimento tributario si basa su dati acquisiti non in modo legittimo nel corso della verifica stessa.
In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio.
La vicenda ha riguardato il titolare di una rosticceria e pizzeria in regime di impresa familiare la cui azienda era stata sottoposta a verifica fiscale non era stata svolta in presenza della titolare, ma del collaboratore familiare. Successivamente, sulla base dei dati raccolti durante la verifica tributaria, veniva emesso e notificato avviso di accertamento.
Il contribuente avverso l’atto impositivo ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente ed annulla l’avviso di accertamento. L’Amministrazione Finanziaria ricorre alla Commissione Tributaria Regionale contro la sentenza del giudice di prime cure. I giudici della CTR conferma la sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la decisione dei giudici di appello alla Corte Suprema, basando il ricorso su tre motivi di censura.
Gli Ermellini ritengono fondati i tre motivi di doglianza dell’Agenzia ed accolgono il ricorso.
I giudici di legittimità affermano, in merito al primo motivo, che “la decisione impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto”.
Per quanto concerne invece la doglianza inerente il vizio di omessa motivazione la Corte rammenta che “l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato “per relationem”, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal senso dell’Amministrazione finanziaria non può essere di per sé censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale, sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto finale. Pertanto il contribuente che intenda contestare l’accertamento dell’adeguatezza della motivazione “per relationem” in sede di legittimità deve specificamente indicare le cause della sua inadeguatezza nei motivi di ricorso, mentre invece a tanto P. non aveva ottemperato nella specie (Cfr. anche Sentenze n. 2907 del 10/02/2010, n. 7766 del 2008).”
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