La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21079 depositata il 16 settembre 2013 intervenendo in materia di contratto di agenzia ha statuito che all’agente spetta l’indennità di maneggio denaro per l’incasso di danaro per conto del preponente anche se tale previsione non è contenuta nel contratto di agenzia.
La vicenda ha visto protagonista un agente di commercio che citava in giudizio la società preponente al fine di vedersi riconoscere l’indennità di maneggio denaro. Il Tribunale, adito, non accoglieva la domanda dell’agente, il quale proponeva appello alla Corte Territoriale, i cui giudici accoglievano parzialmente il ricorso principale proposto dall’agente e respingevano il ricorso incidentale della società preponente condannava la società al pagamento dell’indennità maneggio denaro.
La società per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società, confermando la decisione della Corte di Appello, affermando che il solo fatto che il maneggio di denaro da parte dell’agente sia un esercizio abituale e costante, costituisca elemento significativo del diritto alla corresponsione dell’indennità.
I giudici di legittimità evidenziano che, l’art. 1744 c.c. non contempla una forma particolare per la concessione della facoltà di riscossione,«questa può essere concessa in qualunque forma e provata nei modi ordinari, anche per presunzioni». I giudici del Palazzaccio a conforto di tale tesi richiamano una pronuncia in cui vene affermato che «in tema di agenzia, l’avvenuta attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere può essere provata nei casi in cui non sia richiesta la forma scritta, con ogni mezzo di prova e quindi anche con presunzioni» (2465/1975). Tale orientamento, peraltro, è stato di recente confermato da un’altra pronuncia della Suprema Corte con la quale è stato ritenuto che «la pattuizione negoziale per l’attribuzione di un incarico di riscossione può essere concessa in qualunque forma e provata nei modi ordinari» (9353/2012).