CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 05 dicembre 2013, n. C-166/12
Rinvio pregiudiziale – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari – Regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e (CE, Euratom) n. 723/2004 – Funzionari dell’Unione – Diritti a pensione maturati nel regime nazionale – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione – Metodo di calcolo – Nozione di “capitale che rappresenta i diritti a pensione”
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunita europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 (GU L 124, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
2. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede il sig. E. opporsi alla Èeská správa sociálního zabezpeèení (Istituto ceco di previdenza sociale; in prosieguo: la «ÈSSZ») in merito al calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati nel regime pensionistico nazionale e può essere trasferito, per suo conto, al regime pensionistico dell’Unione.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione risultante dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 del Consiglio, del 2 marzo 1992, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (GU L 62, pag. 1), recita come segue:
«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l’equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette».
4. Nella versione risultante dal regolamento n. 723/2004, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto enuncia quanto segue:
«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
In tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».
5. La decisione della Commissione del 28 aprile 2004, relativa alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (Informazioni amministrative n. 60-2004, del 9 giugno 2004), così dispone al suo articolo 6:
«Ogni importo da trasferire, dovuto dal regime pensionistico cui era affiliato l’agente, deve essere certificato come il capitale attualizzato che rappresenta i diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità o, nel caso di una domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’allegato VIII dello Statuto, prima della reintegrazione.
L’importo da trasferire deve corrispondere alla totalità di tale capitale. Può corrispondere a diritti risultanti da periodi di servizio presso più amministrazioni o organizzazioni e a titolo di più attività subordinate o autonome».
Il diritto ceco
6. Ai sensi degli articoli da 3 a 5 della legge n. 589/1992, sull’assicurazione previdenziale e la contribuzione alla politica statale in materia di occupazione, come modificata, il datore di lavoro e il lavoratore versano contributi per l’assicurazione pensionistica ceca. L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro era pari, nel periodo compreso fra il 1996 e il 2003, al 19,5% dell’importo di base e dal 2004 al 21,5%. L’importo di base per il datore di lavoro era dato dalla somma degli importi di base di tutti i lavoratori alle sue dipendenze. Nell’arco temporale in esame i contributi a carico del lavoratore ammontavano al 6,5% dell’importo di base.
7. Conformemente agli articoli da 33 a 36 della legge n. 155/1995, sull’assicurazione pensionistica, come modificata (in prosieguo: la «legge n. 155/1995»), per calcolare l’importo della pensione di vecchiaia, si somma un importo di base, identico per tutti gli aventi diritto a richiedere la prestazione, con un importo variabile in funzione del periodo di contribuzione complessivo maturato dal richiedente e dell’ammontare della sua base di calcolo.
8. A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, di detta legge, per ogni anno intero del periodo di contribuzione l’entità dell’importo variabile corrisponde all’1,5% della base di calcolo mensile. I periodi in cui generalmente l’affiliato non ha percepito reddito apprezzabile (detti «periodi di accreditamento figurativo»), ad esempio i periodi dedicati alla cura di figli minori o allo studio, sono computati nel periodo di contribuzione nella misura dell’80%.
9. Ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 155/1995, la base di calcolo si ricava dall’importo di base personale del lavoratore, che è pari, a norma dell’articolo 16 della medesima legge, alla media mensile indicizzata dei redditi assoggettati al pagamento del contributo pensionistico per l’intero periodo di affiliazione e comunque non oltre gli ultimi 30 anni. Fino a 10 000 corone ceche (CZK) incluse, la base di calcolo corrisponde integralmente all’importo di base personale. Gli importi compresi fra la suddetta cifra e CZK 24 800, invece, concorrono alla base di calcolo nella misura del 30% e quelli superiori a tale cifra nella misura del 10%.
10. I periodi di accreditamento figurativo sono computati nel periodo di affiliazione. Ai fini del calcolo dell’importo di base personale, sono dedotti dal periodo considerato i periodi «esclusi», che corrispondono sostanzialmente ai periodi di accreditamento figurativo.
11. Ai sensi dell’articolo 105a, paragrafi 1 e 4, della legge n. 155/1995, intesa a dare attuazione ai precetti dello Statuto, gli assicurati che siano diventati funzionari o altri agenti delle Comunità e abbiano cessato la loro attività lavorativa professionale nella Repubblica ceca hanno diritto a trasferire al regime pensionistico delle Comunità i diritti a pensione acquisiti nella Repubblica ceca, qualora il regime pensionistico nazionale non conceda loro alcuna pensione, dove «per diritti a pensione si intende l’ammontare finanziario determinato quale equivalente attuariale in funzione del periodo di contribuzione maturato e degli importi di base».
12. Il regolamento del governo n. 587/2006, che fissa la normativa di dettaglio per il reciproco trasferimento dei diritti a pensione in relazione al regime pensionistico delle Comunità europee (in prosieguo: il «regolamento del governo n. 587/2006»), contiene disposizioni precise per il trasferimento dei diritti a pensione di un funzionario ceco entrato al servizio delle Comunità. Il suo articolo 2 disciplina nei seguenti termini il calcolo della somma da trasferire come diritti a pensione maturati nella Repubblica ceca:
«1. L’ammontare dei diritti a pensione da trasferire acquisiti nella Repubblica ceca è calcolato come prodotto del valore unitario della pensione differita per la somma tra la percentuale attesa della pensione di vecchiaia e la parte proporzionale dell’importo di base della pensione di vecchiaia.
2. L’entità percentuale attesa della pensione di vecchiaia è calcolata procedendo ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della legge sull’assicurazione pensionistica onde determinare la durata del periodo di contribuzione e la base di calcolo alla data rilevante; per data rilevante si intende la data della richiesta di trasferimento dei diritti a pensione verso l’istituzione delle Comunità europee competente (…). Al fine di determinare l’importo di base personale, il periodo di contribuzione al regime pensionistico delle Comunità europee è considerato periodo escluso (…).
3. La parte proporzionale dell’importo di base della pensione di vecchiaia è calcolata moltiplicando l’importo di base della pensione di vecchiaia applicabile alla data rilevante per il quoziente tra il periodo di contribuzione maturato nel regime pensionistico ceco a tale data e il periodo di contribuzione maturato tra tale data e la data di raggiungimento dell’età pensionabile del richiedente il trasferimento dei diritti a pensione (…) conformemente alle disposizioni vigenti alla data rilevante (…).
4. Il valore unitario della pensione differita è determinato in funzione dell’età del richiedente alla data rilevante (…), delle tabelle di mortalità in vigore alla data rilevante e del 70% del valore del tasso tecnico massimo, stabilito dalla normativa a fini assicurativi (…).
5. Per determinare il valore unitario della pensione differita, si utilizzano le tabelle di mortalità del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale, applicabili sia agli uomini sia alle donne e rispettivamente fissate per un periodo di cinque anni solari consecutivi.
6. L’importo calcolato ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 è aumentato di un importo determinato quale interesse sulla somma calcolata a norma dei paragrafi da 1 a 5 per il periodo compreso fra la data rilevante e la data precedente al giorno del trasferimento dell’ammontare (…) sul conto del regime pensionistico delle Comunità europee (…)».
13. L’allegato al regolamento del governo n. 587/2006 prescrive una formula per calcolare il valore unitario della pensione differita. Il tasso tecnico massimo è stabilito all’articolo 12, paragrafo 1, prima frase, del regolamento del governo n. 434/2009 in funzione del rendimento medio dei titoli di Stato.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14. Il sig. E. è funzionario della Commissione europea. Prima di cominciare a svolgere quest’attività il 1° dicembre 2006, egli era affiliato al regime pensionistico ceco e i contributi corrispondenti sono stati versati al suddetto regime.
15. Il 28 novembre 2008, il sig. E. chiedeva alla Commissione, sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il trasferimento dei diritti a pensione maturati nella Repubblica ceca.
16. La richiesta veniva inoltrata alla ÈSSZ, la quale, con decisione dell’8 febbraio 2011, proponeva il trasferimento di una somma pari a CZK 523 584, importo calcolato in applicazione della normativa nazionale. Tale somma ammontava a meno della metà dei contributi complessivamente versati fino a quel momento al regime pensionistico ceco per conto del sig. E..
17 Il sig. E. presentava un reclamo avverso tale decisione ritenendo il metodo di calcolo previsto dalla normativa ceca contrario al combinato disposto degli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e 4, paragrafo 3, TUE. A suo avviso, la somma da trasferire avrebbe dovuto essere prossima, se non superiore, all’importo dei contributi complessivamente versati. Il sig. E. faceva valere altresì una violazione del principio di parità di trattamento e contestava il fatto che nel calcolo dei suoi diritti a pensione non fosse stato tenuto conto del periodo di contribuzione al regime pensionistico dell’Unione.
18. La ÈSSZ respingeva tale reclamo con decisione del 10 maggio 2011. Contro di essa, il 12 maggio 2011, il sig. E. proponeva un ricorso per annullamento dinanzi al Krajský soud v Praze (Corte regionale di Praga).
19. In tale contesto il Krajský soud v Praze ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Come debba intendersi la nozione di “capitale che rappresenta i diritti a pensione” di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del[lo Statuto]. Se tale nozione comprenda l’importo dei diritti a pensione determinato tanto in forma di equivalente attuariale quanto in forma di forfait di riscatto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione precedente all’entrata in vigore del regolamento (…) n. 723/2004, oppure se essa debba essere assimilata ad una sola di tali nozioni e, in caso contrario, in che cosa essa si distingua da tali nozioni.
2) Se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], osti all’utilizzazione del metodo di calcolo dei diritti a pensione previsto nell’articolo 105a, paragrafo 1, della legge n. 155/1995, sull’assicurazione pensionistica, e nel regolamento [del governo n. 587/2006]. Se a tal proposito sia rilevante la circostanza che detto metodo di calcolo comporta che, nel caso concreto, l’importo dei diritti a pensione offerti per il trasferimento al regime pensionistico dell’[Unione] sia fissato a un livello che non raggiunge neppure la metà del volume dei contributi versati dal funzionario al regime pensionistico nazionale.
3) Se la sentenza [della Corte di giustizia del 16 dicembre 2004, My, C-293/03, Racc. pag. I-12013] debba essere interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del valore dei diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico dell’[Unione], mediante il metodo dell’equivalente attuariale in funzione della durata del periodo di contribuzione, va computato nell’importo di base personale anche il periodo in cui il funzionario dell’[Unione], prima della data di presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione, era già affiliato al regime pensionistico dell’[Unione]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
20. Con la prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può determinare l’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione vuoi mediante l’equivalente attuariale vuoi mediante il forfait di riscatto, previsti da detta disposizione dello Statuto nella versione anteriore alle modifiche apportate dal regolamento n. 723/2004, o se debba applicare uno solo di tali metodi.
21. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal regolamento n. 723/2004, quale risultava dal regolamento n. 571/92, prevedeva che il funzionario che entrasse al servizio delle Comunità dopo aver cessato altra attività presso un’amministrazione o un’organizzazione nazionale o internazionale, o dopo aver esercitato attività subordinata o autonoma, avesse la facoltà, al momento della titolarizzazione, di far versare alle Comunità l’equivalente attuariale o il forfait di riscatto dei diritti a pensione di anzianità che avesse maturato per tali altre attività.
22. Detta disposizione offriva agli Stati membri un’alternativa nell’adempimento dell’obbligo di adottare le misure nazionali necessarie per garantire ai funzionari delle istituzioni la possibilità di trasferire i diritti a pensione di anzianità al regime pensionistico comunitario. Pertanto, non essendo tenuti ad accordare ai funzionari la facoltà di scegliere tra il trasferimento dell’equivalente attuariale e quello del forfait di riscatto, gli Stati membri erano liberi di ricorrere ad uno qualsiasi di tali due metodi di calcolo (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1987, Commissione/Lussemburgo, 315/85, Racc. pag. 5391, punti da 20 a 22).
23. Tale libertà di scelta in capo agli Stati membri è stata ampliata a seguito della modifica dello Statuto ad opera del regolamento n. 723/2004, nel senso che ora l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII accorda al funzionario che entri al servizio delle Comunità la facoltà, tra il momento della titolarizzazione e quello in cui matura il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 del medesimo Statuto, di far versare al regime pensionistico delle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività precedentemente svolte.
24. Infatti, utilizzando oramai solo la nozione di «capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati», il legislatore dell’Unione ha consentito agli Stati membri di decidere loro quale metodo applicare per determinare la somma di denaro da trasferire al regime pensionistico dell’Unione, purché detta somma rappresenti materialmente i diritti a pensione maturati per le attività anteriormente svolte dal funzionario interessato.
25. Di conseguenza, gli Stati membri possono applicare o il metodo dell’«equivalente attuariale», che serve a calcolare il valore attuale di una prestazione pensionistica futura ed eventuale, di importo normalmente ridotto per tener conto dell’anticipazione del versamento nonché del rischio di morte prima della scadenza, o il metodo del «forfait di riscatto», dove il forfait è ottenuto sommando i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro maggiorati degli eventuali interessi (v., quanto a tali metodi di calcolo, sentenza del 18 marzo 1982, Bodson, 212/81, Racc. pag. 1019, punti 7 e 8), oppure altri metodi ancora.
26. In tali circostanze occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può determinare l’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione fondandosi o sul metodo dell’equivalente attuariale o su quello del forfait di riscatto o su altri metodi ancora, purché la somma da trasferire rappresenti materialmente i diritti a pensione maturati per le attività anteriormente svolte dal funzionario interessato.
Sulla seconda questione
27. Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di un metodo di calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime pensionistico nazionale per le attività anteriori come quello definito dalla normativa ceca e se sulla risposta al quesito influisca la circostanza che detto metodo comporta che l’ammontare del capitale da trasferire al regime pensionistico dell’Unione sia fissato a un livello pari nemmeno alla metà dei contributi versati dal funzionario e dal suo precedente datore di lavoro al regime pensionistico nazionale.
28. Per garantire il coordinamento dei regimi pensionistici nazionali e dell’Unione, occorre procedere a due operazioni consecutive, la seconda delle quali consiste nel convertire il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime nazionale in annualità da computare nel regime pensionistico dell’Unione. Tale conversione è effettuata dalle istituzioni dell’Unione, conformemente alle disposizioni generali di esecuzione di detto articolo 11 fissate dalle istituzioni medesime. L’operazione è disciplinata dal diritto dell’Unione.
29. La prima operazione, invece, è di esclusiva competenza dell’ente nazionale che amministra il regime pensionistico cui l’interessato era affiliato prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, e consiste nel determinare il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime nazionale ai sensi della normativa pertinente dello Stato membro interessato (v. sentenza del 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottilli e a./Commissione, 75/88, 146/88 e 147/88, Racc. pag. 3599, punto 17).
30. Si deve rilevare, viste le diverse normative nazionali, che il legislatore dell’Unione non mirava, con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, a un’armonizzazione delle diverse disposizioni nazionali nel settore delle pensioni, le quali si caratterizzano per grande varietà e complessità (v. sentenza Commissione/Lussemburgo, cit., punto 21).
Peraltro, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, dagli articoli 48 TFUE e 153, paragrafo 4, TFUE risulta che la facoltà degli Stati membri di definire i principi fondamentali dei rispettivi regimi previdenziali è riconosciuta dal diritto dell’Unione.
31. Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale in sede di adozione delle proprie normative nazionali di attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.
32. Ciò vale in particolare per il metodo di determinazione, da parte degli Stati membri, dell’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime nazionale e destinati a essere presi in considerazione nel regime pensionistico dell’Unione; tale metodo deve tuttavia essere conforme ai principi e alle regole cui è informato il loro regime pensionistico.
33. In generale, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire, segnatamente, un regime di pensione per capitalizzazione che eroga pensioni di vecchiaia proporzionali ai contributi o, al contrario, un regime fondato su un certo livello di solidarietà, nel quale le pensioni non sono necessariamente proporzionali ai contributi.
34. Emerge dalla decisione di rinvio che, nel regime pensionistico nazionale oggetto del procedimento principale, gli importi delle pensioni ai quali i pensionati hanno diritto sono calcolati applicando una formula che tiene conto del periodo complessivo di contribuzione alla pensione di vecchiaia e dei livelli di reddito, ancorché quest’ultima componente sia fortemente scalare. In tale regime, anche se un reddito più elevato dà luogo certamente a una prestazione più elevata, al di sopra di date soglie lo stipendio è considerato solo in misura ridotta.
35. Orbene, in un tale regime a ripartizione dal carattere così spiccatamente solidale, è evidente che il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati non corrisponde alla totalità dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore per la pensione di vecchiaia di quest’ultimo.
36. Se il calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione discende logicamente dalla natura, dai principi e dalle regole del regime pensionistico in vigore in uno Stato membro, la conformità di quest’ultimo metodo di calcolo con il diritto dell’Unione non può essere revocata in dubbio. È solo nel caso in cui le modalità di calcolo di detto capitale si discostino sensibilmente, a vantaggio o a svantaggio del funzionario, dai principi e dalle regole del regime pensionistico nazionale che la normativa dello Stato membro interessato rischia di costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE o di essere contraria agli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
37. Occorre ricordare che, da un canto, per giurisprudenza costante della Corte, un funzionario dell’Unione ha la qualità di lavoratore migrante (v. sentenze My, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata; del 16 febbraio 2006, Öberg, C-185/04, Racc. pag. I-1453, punto 12, nonché del 4 luglio 2013, Gardella, C-233/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25) e che, dall’altro, l’obbligo degli Stati membri di permettere il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati dai funzionari di quest’ultima per le attività svolte in precedenza e di definire al riguardo un metodo di calcolo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 1997, Commissione/Spagna, C-52/96, Racc. pag. I-4637, punto 9).
38. La normativa nazionale oggetto del procedimento principale, quale esposta ai punti 11 e 12 della presente sentenza, non pare discostarsi dai principi e dalle regole del regime pensionistico nazionale. Nondimeno, spetta al giudice nazionale verificarlo, specie quando un ricorrente presenti indizi seri in senso contrario, come pure verificare, qualora le disposizioni nazionali permettano il trasferimento dei diritti a pensione a un altro regime pensionistico nazionale o al regime di un’organizzazione internazionale, se la modalità di calcolo della somma da trasferire al regime pensionistico dell’Unione non sia meno favorevole della modalità di calcolo della somma da trasferire a tali altri regimi. Il solo fatto che il metodo di calcolo applicato comporti una somma da trasferire di importo inferiore alla metà dei contributi versati dal funzionario e dal suo precedente datore di lavoro al regime pensionistico nazionale non costituisce di per sé un tale indizio. Né dal fascicolo sottoposto alla Corte emergono disposizioni nazionali che permettano il trasferimento di diritti a pensione a un altro regime nazionale o internazionale.
39. Peraltro, un funzionario che chieda il trasferimento dei diritti a pensione maturati in un regime pensionistico di uno Stato membro al regime pensionistico dell’Unione non può utilmente invocare un’ingiusta discriminazione rispetto ai funzionari dell’Unione provenienti da altri Stati membri per il fatto che a loro sia applicato un altro metodo di calcolo del capitale da trasferire.
Infatti, per una tale eventualità, il diverso trattamento sarebbe conseguenza della competenza degli Stati membri a gestire il proprio regime pensionistico e del loro potere discrezionale al riguardo.
40. Ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione che gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che sia applicato un metodo di calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati anteriormente come quello definito dalla normativa ceca, anche qualora tale metodo comporti che l’ammontare del capitale da trasferire al regime pensionistico dell’Unione sia fissato a un livello pari nemmeno alla metà dei contributi versati dal funzionario e dal suo precedente datore di lavoro al regime pensionistico nazionale.
Sulla terza questione
41. Con la terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo dell’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati anteriormente ed è destinato a essere trasferito al regime pensionistico dell’Unione, va tenuto conto del periodo durante il quale il funzionario era già affiliato a detto regime.
42. Da un lato, occorre ricordare, per quanto attiene alla sentenza My, citata dal giudice remittente nell’ambito della sua terza questione, che la Corte ha statuito, al suo punto 49, che l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato con lo Statuto, osta a una normativa nazionale che consenta di non tener conto degli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione abbia prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini dell’apertura di un diritto a pensione di vecchiaia nel proprio regime nazionale.
43. Tuttavia, mentre nella causa all’origine della citata sentenza My si trattava di computare periodi di attività al servizio di istituzioni dell’Unione ai fini dell’apertura di un diritto a pensione nel regime pensionistico nazionale, il ricorrente nel procedimento principale chiede, dinanzi al giudice remittente, che si tenga conto nello Stato membro in questione del periodo di attività compiuto come funzionario della Commissione ai fini della determinazione dell’importo da trasferire dal regime pensionistico nazionale a quello dell’Unione.
44. Dato che la situazione alla base della suddetta sentenza My è differente da quella oggetto del procedimento principale, tale sentenza non può fornire elementi utili per rispondere alla terza questione.
45. D’altro lato, emerge inequivocabilmente dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che i diritti a pensione che un funzionario ha la facoltà di far trasferire al regime pensionistico dell’Unione dal regime pensionistico in vigore in uno Stato membro sono solo quelli maturati per le attività esercitate prima di entrare al servizio dell’Unione.
46. Tale disposizione è peraltro precisata nella decisione della Commissione del 28 aprile 2004, relativa alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, ai sensi del cui articolo 6, primo comma, «[o]gni importo da trasferire, dovuto dal regime pensionistico cui era affiliato l’agente, deve essere certificato come il capitale attualizzato che rappresenta i diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità».
47. Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla terza questione che gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo dell’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime pensionistico nazionale ed è destinato a essere trasferito al regime pensionistico dell’Unione, non va tenuto conto del periodo durante il quale il funzionario era già affiliato a tale ultimo regime.
Sulle spese
48. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Dichiara:
1) L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può determinare l’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione fondandosi o sul metodo dell’equivalente attuariale o su quello del forfait di riscatto o su altri metodi ancora, purché la somma da trasferire rappresenti materialmente i diritti a pensione maturati per le attività anteriormente svolte dal funzionario interessato.
2) Gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 723/2004, e 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che sia applicato un metodo di calcolo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati anteriormente come quello definito dalla normativa ceca, anche qualora tale metodo comporti che l’ammontare del capitale da trasferire al regime pensionistico dell’Unione sia fissato a un livello pari nemmeno alla metà dei contributi versati dal funzionario e dal suo precedente datore di lavoro al regime pensionistico nazionale.
3) Gli articoli 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII del regolamento n. 259/68, come modificato dal regolamento n. 723/2004 e 4, paragrafo 3, TUE devono essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo dell’importo del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime pensionistico nazionale ed è destinato a essere trasferito al regime pensionistico dell’Unione, non va tenuto conto del periodo durante il quale il funzionario era già affiliato a tale ultimo regime.
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