CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 giugno 2020, n. 10414 – In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività l’accordo sindacale di cui all’art. 47 della l. 29 dicembre 1990, n. 428, comma 4-bis, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario