Sanzioni per violazioni dell'orario di lavoro Il Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 con l’art. 14, comma 1, lettera b), dispone la decuplicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, “con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”.

Si rammenta che l’articolo 10 del D.lgs. n. 66/2003 contiene norme di precetto sanzionate dall’art. 18-bis, comma 3, Per cui sembra che il legislatore abbia voluto escludere gli illeciti in materia di ferie dall’aumento sanzionatorio disposto dall’articolo 14 del decreto “Destinazione Italia”.

Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall’incremento punitivo dettato dal decreto-legge n. 145/2013, dunque, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale, condotte il cui nuovo quadro sanzionatorio, in vigore dal 24 dicembre 2013, viene riassunto nella tabella che segue.

ILLECITOSANZIONE AMMINISTRATIVA
Superamento del limite massimo dell’orario settimanale medio
(Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003)
  • da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)

Mancata concessione del riposo giornaliero
(Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003)
  • da 500 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 3.000 a 10.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 9.000 a 15.000 da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

(Art. 18-bis, c. 4, D.Lgs. n. 66/2003)

Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale
(Art. 9, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003)
  • da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)