Corte di Cassazione sentenza n. 3632 del 14 febbraio 2011
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCESSO CIVILE – GIURISDIZIONE – SPESE PROCESSUALI – PRONUNCIA MANCATA – IMPUGNAZIONE – MEZZI
massima
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La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza da farsi valere con i mezzi di impugnazione.
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Svolgimento del processo
che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con ordinanza in data 10 febbraio 2009, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30, la domanda proposta dall’Avv. Z. V. e, per l’effetto, ha liquidato in suo favore, ed a carico della Regione Calabria, la somma di Euro 32.605,79, oltre interessi dalla data del 7 marzo 2008, per le spese affrontate e le prestazioni effettuate in materia giudiziale civile dal ricorrente in favore della stessa Regione Calabria. Ha altresì posto a carico della Regione, per effetto della totale soccombenza, le spese della procedura camerale, senza tuttavia liquidarne l’importo. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’Avv. Z. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 febbraio 2010, sulla base di un unico motivo.
L’intimata Regione non ha svolto attività difensiva in questa sede.
L’unico mezzo – con cui si denuncia violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. – è fondato.
Costituisce, invero, violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo l’omessa indicazione, nel dispositivo dell’ordinanza emessa nel procedimento della L. n. 794 del 1942, ex art. 28, dell’importo liquidato a titolo di spese del procedimento a carico della parte soccombente, pur essendone riconosciuta la debenza nella parte motiva e nello stesso dispositivo.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Motivi della decisione
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, infatti, la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente prodotta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto; ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese costituisce un vizio di omessa pronuncia da farsi valere con i mezzi di impugnazione (Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513);
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la pronuncia impugnata in relazione alla censura accolta, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro;
che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.