Corte di Cassazione sentenza n. 2854 del 24 febbraio 2012
REDDITO DI IMPRESA – COSTI DEDUCIBILI – COMPENSI AMMINISTRATORI – PRINCIPIO DELLA CASSA ALLARGATA – INAPPLICABILITA’
massima
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Nelle imprese non è applicabile il criterio di cassa allargata per i compensi dei manager. È infatti illegittima le deduzione da parte dell’azienda dei costi degli amministratori nell’anno di competenza se il pagamento è stato fatto dopo la scadenza sancita dalla legge.
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Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 45/2/09, depositata il 19 ottobre 2009, con la quale, rigettato il suo appello principale, ed accolto in parte l’altro incidentale della società E. srl. contro quella della commissione tributaria provinciale, essa affermava che l’agenzia non aveva fornito alcuna prova in ordine ai maggiori ricavi non contabilizzati ai fini Irap, Ires ed Iva per l’anno d’imposta 2004, e che i costi relativi alla sponsorizzazione di iniziative sportive, peraltro non eccessivi, erano inerenti all’attività d’impresa. Quanto poi alla deduzione di altri costi, essa osservava che le relative operazioni dovevano ritenersi regolari, ad eccezione di quello inerente alla polizza assicurativa, per il quale l’mputazione andava operata all’anno d’imposizione soltanto pro-quota. La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello non considerava che il compenso corrisposto agli amministratori il 13 gennaio 2005 non poteva essere imputato all’anno in questione per la deduzione, trattandosi di costo non di competenza, pesto che era stato sostenuto dopo il 12 di quel mese, e quindi a termine perentorio già scaduto, non potendosi applicare il principio della c.d. “cassa allargata”.
Il motivo è fondato, posto che, com’è noto, in tema di imposte sul reddito d’impresa, la regola posta dall’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i ricavi, ì costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell’esercizio di competenza con l’esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare. Quindi essa va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. Pertanto, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all’Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative. In particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall’espletamento dì procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dll’imputazione del reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell’impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l’ammontare, mentre invece alcuna prova al riguardo era stata fornita da E. nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 20521 del 22/09/2006, n. 1431 del 2006) .
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione, giacché il giudice di appello avrebbe dovuto rideva re perentorietà del termine del 12 gennaio 2005, e quindi non riconoscere la deduzione in argomento.
Si tratta all’evidenza di censura assorbita dal motivo sopra esaminato.
4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norma di legge, poiché il giudice di seconde cure non si avvedeva che nel comportamento della contribuente vi era stato un intento evasivo nell’avere portato in deduzione il costo relativo all’analisi campione di oliva nell’anno in argomento, posto che il relativo incarico era stato conferito nel 2002, e quindi non rilevava l’anno del rilascio della fattura, giusta il principio di competenza e non piuttosto di cassa.
La doglianza va condivisa, dal momento che l’indeterminabilità delle componenti negative del reddito d’impresa che, ai sensi dell’art. 75, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel testo anteriore alla riforma di cui al D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344), consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all’esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente, al quale incombe l’onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito, senza che tale onere risulti assolto nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 16819del 30/07/2007, n. 10988 del 2007).
5. Col quarto motivo la ricorrente deduce vizio di/ motivazione, in quanto la CTR non indicava compiutamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva fondate le contestazioni della contribuente in ordine alla ripresa a tassazione dei costi inerenti all’acquisto e manutenzione dell’impianto SE parts lib Machinary, pur essendo inerente a diversi anni; al contratto ai locazione finanziaria, oltre che alla polizza assicurativa con la Compagnia A. inerente a- 2003 e 2004.
Il motivo e fondato. La CTR osservava che per l’analisi a campione dell’ olio di oliva si trattava di errore scusabile; il comportamento della contribuente in ordine alla polizza assicurativa era corretto; così pure per le provvigioni relative alla vendita di beni, giuste le previsioni contrattuali; inoltre il calcolo dell’importo non di competenza in ordine al contratto della locazione finanziaria col C. Spa- era corretto.
Gli assunti non sono esatti, atteso che il giudice del gravame in realtà non indicava specificamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva che le contestazioni della contribuente fossero fondate, a fronte delle controdeduzioni dell’agenzia.
6. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR dell’ Umbria, altra sezione, per nuovo esame.
7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Umbria, altra sezione, per nuovo esame.
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