INAIL – Circolare 01 settembre 2017, n. 34
Erogazione delle prestazioni ai minorenni – Autorizzazione del giudice tutelare
Quadro normativo
– Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262: “Approvazione del testo del Codice Civile”. Articoli 2, 320, 390, 394 e 397.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 66.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 13.
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1187.
– Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008: “Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.
Premessa
Con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti in merito ai numerosi quesiti concernenti la documentazione che l’Istituto deve acquisire ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche a favore di soggetti minorenni. In particolare, dubbi sono emersi sulla necessità di acquisire, ai fini della corresponsione delle prestazioni suddette, l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320 c.c., per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché ai fini della riscossione dei capitali.
Autorizzazione del giudice tutelare
L’art. 320 c.c. dispone testualmente che i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. […] I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego […].
Ciò premesso, relativamente al comportamento da tenere in merito all’acquisizione dell’autorizzazione del giudice tutelare ai fini del pagamento delle prestazioni economiche a soggetti minorenni, si forniscono le seguenti istruzioni.
– Indennità per inabilità temporanea assoluta.
Il soggetto che, nei limiti stabiliti dalle leggi regolanti la materia, presti attività lavorativa prima del compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del c.c. è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (NOTA 1).
Pertanto, in conseguenza della stipula del contratto di lavoro da parte del minore, la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, ancorché minorenne.
Ciò posto, poiché l’indennità per inabilità temporanea assoluta si qualifica in termini di prestazione a tutti gli effetti, compresi quelli dell’assoggettabilità a Irpef, sostitutiva della retribuzione, essa, al pari della retribuzione, è corrisposta dall’Inail direttamente al minorenne infortunato o tecnopatico senza che sia necessario l’intervento del genitore esercente la potestà o del tutore né, tantomeno, l’autorizzazione di cui al richiamato art. 320, comma 4, c.c.
– Rendita diretta.
Nella rendita diretta, invece, non viene in considerazione il legame con la retribuzione presente nella fattispecie dell’indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al punto precedente. Ne consegue che i relativi ratei non possono essere riscossi direttamente dal minore che presti attività lavorativa, né dal minore tutelato in qualità di studente. I ratei dovranno, pertanto, essere riscossi dal genitore esercente la potestà sul minore medesimo o dal tutore.
Per quanto riguarda l’autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene che essa non sia necessaria dal momento che la riscossione di detti ratei si configura come atto di ordinaria amministrazione. Ne deriva che le Strutture territoriali potranno effettuare il relativo pagamento nelle mani del genitore esercente la potestà sul minore o del tutore di quest’ultimo senza necessità di acquisire l’autorizzazione suddetta.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento all’ipotesi in cui l’Istituto debba corrispondere al minore ratei arretrati di rendita diretta in un’unica soluzione.
Al riguardo, è stato osservato che la somma degli arretrati in questione potrebbe generare un’eccedenza rispetto alle ordinarie esigenze di vita tale da costituire un capitale suscettibile di investimento fruttifero, sul cui impiego, ai sensi dell’art. 320, comma 4, deve decidere il giudice tutelare.
Invero, il ritardato pagamento e la conseguente erogazione di più ratei in un’unica soluzione non modificano la natura e la funzione della prestazione periodica che mantiene la finalità di assicurare la continuità del sostentamento del minore e non già quella di precostituire risorse finanziarie da investire affinché producano frutti.
Anche in tali ipotesi, dunque, le Strutture territoriali potranno effettuare il relativo pagamento nelle mani del genitore esercente la potestà sul minore o del tutore di quest’ultimo senza necessità di acquisire l’autorizzazione suddetta.
Per quanto riguarda l’ipotesi del minore emancipato, ai sensi dell’art. 394, comma 1, c.c., l’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Ne consegue che il pagamento dei ratei di rendita e degli eventuali arretrati dovrà essere effettuato direttamente nelle mani del minore, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare.
– Indennizzo in capitale del danno biologico.
Per quanto riguarda l’indennizzo in capitale del danno biologico, poiché al pari della rendita diretta, esso non presenta il sopra evidenziato legame con la retribuzione, non può essere direttamente riscosso dal minorenne che presti attività lavorativa o che sia tutelato in qualità di studente. Tale prestazione deve, dunque, essere corrisposta al genitore esercente la potestà sul minore o, in mancanza, al tutore.
Quanto all’autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene che essa vada sempre acquisita dal momento che tale prestazione, ai sensi dell’art.13, comma 2, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 indennizza il lavoratore mediante la corresponsione di un capitale destinato a garantire nel tempo i mezzi adeguati di cui all’art. 38, comma 2, della Costituzione.
In questa logica, si ritiene che il giudice tutelare debba autorizzare la riscossione del suddetto capitale al fine di adottare i provvedimenti utili a garantire che la somma riscossa sia impiegata coerentemente con la destinazione normativamente prevista.
Per quanto riguarda l’ipotesi del minore emancipato, ai sensi dell’art.394, comma 2, c.c., il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego […]. Ne consegue che il pagamento della prestazione in questione dovrà essere effettuato nelle mani del minore purché assistito dal curatore e senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Resta salva l’ipotesi in cui il minore emancipato sia stato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale. In questo caso, infatti egli potrà, ai sensi dell’art. 397, ultimo comma, c.c., riscuotere da solo l’importo dell’indennizzo in capitale.
– Rendita a superstiti.
Con riferimento alla rendita a superstiti, va innanzitutto osservato che la finalità istituzionale della stessa consiste nel garantire ai suddetti superstiti mezzi adeguati alle esigenze di vita.
La riscossione dei relativi ratei si configura, dunque, come già evidenziato in materia di rendita diretta, come atto di ordinaria amministrazione, inidoneo a incidere, ai fini che qui interessano, sul patrimonio del minore in quanto necessario per far fronte al mantenimento e all’istruzione del minore stesso.
A ciò deve aggiungersi che la rendita compete ai superstiti iure proprio e non iure hereditatis.
Sulla base delle suesposte considerazioni, si ritiene che la riscossione dei ratei che competono al minorenne a titolo di rendita a superstiti non deve essere sottoposta ad autorizzazione del giudice tutelare. Pertanto, le Strutture territoriali potranno effettuare il relativo pagamento nelle mani del genitore esercente la potestà sul minore o del tutore di quest’ultimo senza necessità di acquisire l’autorizzazione suddetta.
Con riferimento alle eventuali somme da corrispondere a titolo di arretrati e all’ipotesi del minore emancipato, valgono le stesse determinazioni assunte in materia di rendita diretta.
– Prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Ad analoghe conclusioni e sulla base delle stesse argomentazioni, si perviene con riferimento alla prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Le strutture territoriali, pertanto, continueranno a seguire, ai fini del pagamento di tale prestazione, le istruzioni di cui alla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con Inail e Ipsema 27 febbraio 2009, n. 5 in base alla quale nel caso di figli minori la domanda è presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale, ovvero la tutela.
– Ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto.
Nell’ipotesi in cui l’Istituto debba versare al minorenne ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto, si ritiene necessario, ai sensi dell’art. 320, comma 3, c.c., acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare dal momento che i suddetti ratei competono al minorenne iure hereditatis.
Per quanto riguarda le ipotesi di minore emancipato, ai sensi dell’art. 394, comma 3, c.c., per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Ne consegue che le Strutture territoriali dovranno effettuare il relativo pagamento direttamente nelle mani del minore assistito dal curatore dietro presentazione dell’autorizzazione suddetta.
Resta salva l’ipotesi in cui il minore emancipato sia stato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale. In questo caso, infatti egli potrà, ai sensi dell’art. 397, ultimo comma, c.c. riscuotere da solo l’importo dei suddetti arretrati.
Efficacia nel tempo
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
—
Note:
(1) Articolo 2 c.c. “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.
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