Con l’emanazione del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, recante il Codice del terzo settore, il legislatore ha regolato anche la disciplina fiscale oltre alla disciplina organica degli enti no profit con l’obiettivo di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini al perseguimento del bene comune.
La normativa in commento prevede la definizione di ente non commerciale, incentrandola sul prevalente svolgimento di attività di interesse generale. Per cui viene mantenuta la figura di ente non commerciale anche se vengono svolte attività commerciali, soggette a tassazione, fermo restando che le stesse siano fisiologiche alla sua sopravvivenza. Pertanto le attività di interesse generale, sono considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi.Inoltre l’articolo 79 prosegue con l’individuazione di altre attività non considerate commerciali, e che vengono quindi escluse dalla tassazione diretta.
L’iscrizione al Registro unico nazionale, che si ricorda non è obbligatoria, comporta l’applicazione della normativa fiscale prevista dal D.Lgs. 117/2017, mentre per coloro che non si iscrivino al Registro Unico restano applicabili le norme del TUIR ed IVA (per esempio la L. 398/91 per le ASD).
Pertanto in base alla normativa vigente gli enti appartenenti al terzo settore di natura non commerciale che risultano iscritti nel Registro unico nazionale hanno la facoltà di optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività il coefficiente di redditività nella misura sotto indicata:
attività di prestazioni di servizi | |
Ricavi fino ad euro 130.000 | 7% |
Ricavi da 130.001 euro fino a 300.000 euro | 10% |
Ricavi oltre euro 300.000 | 17% |
altre attività | |
Ricavi fino ad euro 130.000 | 5% |
Ricavi da 130.001 euro fino a 300.000 euro | 7% |
Ricavi oltre euro 300.000 | 14% |
Qualora gli enti non commerciali iscritti al Registro unico esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Si ricorda che l’opzione per il regime forfettario deve essere esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché degli indici sistematici di affidabilità.
Si segnala, infine, l’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello EAS (ex art. 30, comma 1 del DL 185/2008), attualmente condizione essenziale per godere delle agevolazioni fiscali per gli enti associativi. L’abrogazione riguarda esclusivamente gli enti del terzo settore che si vorranno iscrivere al Registro unico, permanendo invece l’obbligo per gli altri enti non iscritti presso il Registro unico.
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- Codice del Terzo settore - Articolo 4, comma 2 - Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo settore - Prime indicazioni - MINISTERO LAVORO E POLITICHE - Nota 04 marzo 2020, n. 2243
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