INAIL – Circolare 13 ottobre 2017, n. 45
Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” – Prestazioni economiche
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
L’unione civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è definita alla stregua di una “specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.”, costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso.
Di contro, i conviventi di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, sono due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
L’articolo 1, comma 20, della predetta legge stabilisce espressamente che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. La diretta applicazione all’unione civile di tutte le disposizioni riferite al matrimonio e ai coniugi non vale però per le norme del codice civile non espressamente richiamate dalla legge in oggetto.
Diversamente, per quanto riguarda le convivenze di fatto la legge non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio, introducendo principalmente il contratto di convivenza (NOTA 1), al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di alcuni diritti specifici.
Con la presente circolare si forniscono delle indicazioni operative (NOTA 2) sull’applicazione della legge in oggetto.
Unioni civili. L’articolo 1, comma 20, della legge in questione, equiparando le parti dell’unione civile ai coniugi, determina l’applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.
Ciò premesso, ne consegue che all’unito civilmente siano riconosciute:
– la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
– la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto;
– la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
– lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248;
– l’assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte) ex art. 85 del sopracitato decreto;
– la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016 (NOTA 3).
L’art. 1, comma 21, della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al Coniuge (NOTA 4); ne consegue, dunque, che l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).
Convivenze di fatto. In assenza di una espressa disposizione normativa in materia di equiparazione di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle prestazioni economiche erogate dall’Inail.
Decorrenza
Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.
—
Note:
(1) Cfr art. 1 comma 50 legge 20 maggio 2016, n. 76.
(2) Si precisa che in merito all’aspetto operativo sono in corso di realizzazione i dovuti sviluppi informatici e l’adeguamento della relativa modulistica.
(3) Cfr art. 1, comma 292, legge 28 dicembre 2015, n.208.
(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 20 maggio 2016, n.76 “Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile”.
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