MINISTERO INTERNO – Circolare 28 maggio 2019, n. 5
Sentenza Corte Costituzionale n. 212/18. Stato civile – Disciplina del cognome comune nelle unioni civili – Variazioni anagrafiche
La Corte Costituzionale con sentenza n. 212 in data 9 ottobre – 22 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1A serie speciale n. 47 del 28/11/2018, disponibile sul sito istituzionale di questa Direzione, ha dichiarato la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante “Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all’art. 22 della Costituzione, con ordinanza depositata il 22 novembre 2017, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2018.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza suindicata.
Ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d. lgs. N. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l’ordinanza suindicata.
Con la richiamata pronuncia, viene ribadito che il legislatore nelle disposizioni censurate ha escluso la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile, pur prevedendo la possibilità di scegliere ed utilizzare tale cognome comune per la durata dell’unione, escludendo la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, che resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell’unione.
Viene altresì sottolineata l’importanza della dichiarazione della scelta della posizione del cognome comune, come esercizio di un’ulteriore facoltà che la legge n.76/2016 ha espressamente attribuito alle parti dell’unione civile, tanto che ne è prevista l’iscrizione, a cura dell’ufficiale dello stato civile, negli archivi informatici degli atti dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera g-sexies, del d.P.R. n. 396/2000).