COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 3 sentenza n. 87 depositata il 1 marzo 2017
ICI – Area edificabile – Abusi edilizi compiuti da confinanti – Potenzialità edificatoria compromessa – Non sussistenza.
Massima:
In materia di ICI la potenzialità edificatoria di un’area eventualmente compromessa da abusi edilizi compiuti da confinanti (distanze legali) non assume rilevanza ai fini tributari in quanto il mancato rispetto delle distanze ha natura di illecito civile ed il limite di edificabilità può essere superato con ordinarie azioni giudiziarie in difesa della proprietà o in via transattiva. Quanto all’individuazione del valore venale in comune commercio la comparazione con altre aree deve riferirsi a compravendite con caratteristiche analoghe a quelle in contestazione né vale invocare la tutela dell’affidamento quando il contribuente non abbia ricevuto contestazioni per annualità precedenti, trattandosi di valutazioni discrezionali della P.A. relative a periodi d’imposta diversi.
Testo:
Svolgimento del processo
Xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx – coniugi, proprietari per il 50% ciascuno – hanno impugnato con separati ricorsi poi riuniti gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Terni con riferimento all’Ici per l’anno 2009 a mezzo dei quali veniva accertata una maggiore imposta dovuta rispettivamente per 519,00 e 478,00 euro. Con detti atti il comune ha contestato l’infedele dichiarazione Ici in relazione ad un terreno edificabile distinto in catasto al foglio 45 p.lla 757 di mq. 470,00, completamente urbanizzato e servito di tutti i servizi accessori, “attualmente compreso secondo il nuovo piano regolatore generale adottato in area con destinazione Bbv Conservazione dei volumi, precedentemente in base al piano particolareggiato in variante al PRG era inserito in un comparto edilizio residenziale ad espansione denominato xx xxxxx con indice fondiario di mc. 1,8/mq + 10% per servizi generali”; il valore a mc. veniva determinato in euro 100,00 tenuto conto di atti relativi a terreni similari. I ricorrenti deducevano:
– che l’imposta era stata calcolata e versata sulla base del prezzo di acquisto del terreno nell’anno 2001 pari ad € 30.987,00=, valore considerato congruo dall’agenzia delle entrate ai fini dell’imposta di registro;
– che la potenzialità edificatoria del lotto risulta compromessa da abusi edilizi dei proprietari di altri lotti che avrebbero edificato a ridosso del confine – violazione dell’art. 5 comma 5 d. lgs. 546/1992 in punto di individuazione del valore venale in comune commercio – difetto di motivazione degli avvisi di accertamento – violazione dell’art. 10 l. 212/2000 in materia di legittimo affidamento, che sarebbe stato ingenerato dal fatto che il comune per le annualità precedenti non ha contestato la congruità del valore La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto, previa riunione, il ricorso e compensato le spese. Appellano i contribuenti e ripropongono e sviluppano gli argomenti del primo grado di giudizio, lamentando il difetto di motivazione e l’omessa pronuncia da parte del primo giudice su fatti rilevanti della controversia, oltre che violazione e falsa applicazione di legge; a loro avviso la Commissione provinciale avrebbe preso in considerazione fatti sopravvenuti al periodo di imposta essendo l’accordo con i vicini in tema di distanze intervenuto soltanto nel 2011 ed omesso di prendere in considerazione il giudicato derivante dalla sentenza 27.02.2010 della medesima CTP. Il Comune di Terni si è costituito in giudizio e chiede la conferma della sentenza appellata. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1.- Giova anzitutto evidenziare come l’adita CTR con recente sentenza 574/01/16 depositata il 21.11.2016 resa tra le stesse parti ed identico “thema decidendum” – seppur inerente l’anno d’imposta 2008 – abbia respinto l’appello dei contribuenti, ragion per cui ritiene il Collegio di dover ribadire la decisione e la motivazione di cui al proprio precedente.
2. – Con il primo motivo di appello i contribuenti deducono insussistenza del presupposto di fatto per l’imposizione, in quanto la potenzialità edificatoria del lotto era compromessa da abusi edilizi realizzati dai proprietari di altri lotti che avevano edificato a ridosso del confine, come segnalato e denunciato dagli stessi xxxxx e xxxxx nel 2005; si deduce inoltre che l’esistenza di tali abusi e le conseguenti limitazioni alla edificabilità è già stata considerata dalla Commissione Tributaria Provinciale nel ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui erano state recuperate le agevolazioni connessi all’acquisto di terreni siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, essendo il contribuente decaduto per la mancata utilizzazione edificatoria. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento; il mancato rispetto da parte dei confinanti delle distanze di legge ha natura di illecito esclusivamente civile e la limitazione della edificabilità che ne deriva può essere superata con le ordinarie azioni giudiziarie a tutela della proprietà, oltre che in via transattiva come poi avvenuto nella fattispecie.
La potenzialità edificatoria rimane invece invariata sotto il profilo amministrativo e rimane invariato il valore di mercato del terreno. Si osserva che la precedente pronuncia in materia di revoca delle agevolazioni in materia di imposta di registro non può essere invocata, tanto meno con efficacia di giudicato, in quanto intercorsa fra parti diverse ed avente ad oggetto imposta diversa.
3. – Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 5 comma 5, d. lgs. 546/1992 in punto di individuazione del valore venale in comune commercio. Si argomenta in primo luogo richiamando quanto già esposto circa la minore edificabilità a causa degli abusi dei confinanti; si osserva poi che gli atti di compravendita presi a riferimento dal comune per l’individuazione del valore non sarebbero idonei alla stima, perché non ricadenti nella stessa zona e si indicano invece due atti di compravendita del 2006 ricadenti nella medesima zona territoriale, da cui si ricava un valore medio a mc. di euro 43/44. La Commissione, richiamato quanto poco sopra esposto in merito al mancato rispetto delle distanze, osserva che l’individuazione del valore venale in comune commercio effettuata nell’avviso di accertamento risulta congrua e adeguatamente sostenuta dagli atti di compravendita di terreni aventi analoghe caratteristiche e ricadenti in aree con destinazione ad espansione con piano attuativo approvato e quindi nella medesima situazione urbanistica di quella oggetto di accertamento; inoltre ai fini di una più ampia indagine sono stati presi a riferimento anche atti di compravendita relativi ad aree destinazione residenziale a completamento in cui è ammesso come nella fattispecie l’intervento edilizio diretto e si è tenuto contro delle caratteristiche intrinseche dell’area per cui è causa (giacitura, ubicazione, urbanizzazione). D’altro canto gli atti indicati dal contribuente, che inducono alla individuazione di un minore valore venale, non sono significativi ed utilmente utilizzabili, uno perché riferito ad un terreno con volumetria realizzabile di mc. 13.544 a fronte dei soli 1000 mc del terreno de quo, e l’altro perché relativo a terreno non residenziale.
4. – L’appellante deduce poi difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, sia in quanto non sono stati allegati gli atti di riferimento e cioè gli atti di comparazione, sia per l’omessa indicazione di una serie di passaggi motivazionali, quali la descrizione delle peculiarità del terreno e loro incidenza sul valore, i criteri utilizzati per scegliere i contratti di comparazione. Il motivo non è meritevole di accoglimento: la motivazione degli avvisi di accertamento è compiuta ed esauriente, contenendo la descrizione puntuale di tutti i passaggi che hanno condotto all’individuazione del valore, portando quindi il contribuente a conoscenza delle ragioni della pretesa impositiva e dandogli modo di difendersi adeguatamente nel merito. L’allegazione degli atti di compravendita comparativi non era necessaria ai fini della legittimità dell’accertamento, sia perché sono riportati nell’atto tutti i dati significativi, sia perché comunque trattasi di atti pubblici.
5. – Si eccepisce anche la violazione dell’art. 10 l. 212/2000 in materia di legittimo affidamento, che nella fattispecie sarebbe stato ingenerato nel contribuente dal fatto che per tutte le annualità precedenti il comune di Terni non ha contestato la veridicità della dichiarazione Ici presentata in relazione al medesimo terreno e con i medesimi valori di quelli oggi invece contestati. Il motivo non è meritevole di accoglimento; ai sensi della norma citata la tutela del legittimo affidamento può essere invocata quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. La mancata contestazione, da parte del comune, della dichiarazione Ici per anni precedenti non configura né un errore né un’omissione dell’amministrazione, ma è solo conseguenza di diverse valutazioni in riferimento a diversi periodi di imposta.
6. – In conclusione la sentenza impugnata merita integrale conferma; le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Condanna l’appellante alle spese del giudizio che liquida in € 500,00=.
Perugia, 6 febbraio 2017
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