MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 17 ottobre 2016

Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015;

c) «Criteri di valutazione»: i criteri di valutazione di cui alla Parte VI «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese» delle disposizioni operative;

d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione del Fondo previsto dall’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

e) «decreto-legge n. 1/2015»: il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto»;

f) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

g) «imprese debitrici»: le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad amministrazione straordinaria;

h) «PMI beneficiarie»: le piccole e medie imprese come definite nell’allegato l del regolamento di esenzione il cui fatturato è costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da fornitura di beni e servizi alle imprese debitrici; le PMI beneficiarie non devono essere qualificabili come «imprese in difficoltà» ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 18), del regolamento di esenzione;

i) «Commissario»: il commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero il commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2

Risorse finanziarie

1. Per la concessione in favore delle PMI beneficiarie delle garanzie dirette e delle controgaranzie di cui al presente decreto è utilizzata nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo la quota di riserva pari a euro 35.000.000,00 di cui al decreto-legge n. 1/2015.

Art. 3

Accesso delle PMI beneficiarie al Fondo

1. Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti da concedere alle PMI beneficiarie deve essere allegata, a pena di esclusione, una attestazione del Commissario dell’impresa debitrice che la PMI beneficiaria ne è fornitrice o creditrice ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015.

2. La garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle PMI beneficiarie:

a) fino all’importo massimo garantito dal Fondo di euro 2.500.000,00;

b) senza alcun onere o spesa;

c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita dai soggetti finanziatori nessun’altra garanzia reale, bancaria, personale o assicurativa.

3. La garanzia diretta del Fondo è concessa in favore delle PMI beneficiarie fino alla misura massima dell’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili.

4. Nei limiti dell’importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene fino alla misura massima dell’80 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI beneficiarie, calcolato al sessantesimo giorno successivo all’avvio delle procedure di recupero così come regolate dalle disposizioni operative.

5. La controgaranzia del Fondo è concessa in favore delle PMI beneficiarie fino alla misura massima dell’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con copertura fino all’80 per cento da parte del soggetto richiedente la controgaranzia stessa.

6. Nei limiti dell’importo massimo garantito deliberato dal Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla misura massima dell’80 per cento della somma liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore.

7. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie da concedere in favore delle PMI beneficiarie sono deliberate dal Consiglio di gestione, in via prioritaria, entro trenta giorni dall’arrivo della richiesta o dal completamento della stessa.

8. Le PMI beneficiarie, per quanto non disposto dal presente decreto, accedono alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo secondo quanto previsto dalle disposizioni operative.

Art. 4

Valutazione delle PMI beneficiarie ai fini dell’accesso alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo

1. Ai fini della valutazione delle PMI beneficiarie per l’ammissione delle operazioni alla garanzia diretta e alla controgaranzia del Fondo è ridotto del 20 per cento, fatta eccezione per l’indice B) del paragrafo I.1 dei criteri di valutazione, ciascuno dei «Valori di riferimento», nonché dei relativi «Valori» definiti per l’assegnazione dei punteggi degli «Indici», indicati nei criteri di valutazione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono riferite esclusivamente ai criteri di valutazione vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto e sono applicate per un periodo comunque non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

Norme finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il Consiglio di gestione entro la data di entrata in vigore di cui al comma 1 provvede a integrare le disposizioni operative al fine di recepire le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Le disposizioni operative così integrate sono pubblicate nei siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).