Studi professionali Veneto: detassazione dei premi di produttività
Il giorno 14/12/2016 del mese di dicembre dell’anno 2016, presso CONFPROFESSIONI VENETO in Via Zamenhof n. 100 – Vicenza si sono riuniti:
CONFPROFESSIONI
e
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS
PREMESSO
– che l’art. 1, comma 182, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti ad un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (al netto dei contributi previdenziali), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili;
– che i commi da 183 a 186 dello stesso articolo prevedono che la suddetta detassazione trovi applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme a titolo di premio di risultato, a euro 50.000;
– che il comma 187 dello stesso articolo prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni, le somme ed i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali e territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
– che l’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
– che il decreto interdisciplinare 25 marzo 2016 disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile;
– che l’art. 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostituiva, i contratti collettivi devono essere depositati in via telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle diposizioni del decreto stesso;
– che l’art. 5, comma 1, del decreto interdisciplinare 25 marzo 2016 stabilisce che le diposizioni di cui all’art. 1, commi 182-191, legge n. 208/2015 si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 ed in quelli successivi.
CONVENGONO:
che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione Veneto che adottano il CCNL degli Studi Professionali sottoscritto in data 17 aprile 2015 all’interno delle proprie strutture possono applicare la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte in relazione ad incrementi di competitività e di produttività.
Pertanto, le strutture applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori di cui al decreto interministeriale del 25 marzo 2016, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori.
La struttura che applica il presente accordo è tenuta ad informare i lavoratori e le parti firmatarie del presente accordo circa:
• il periodo congruo preso a riferimento;
• gli indici di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione utilizzati;
• gli obbiettivi al raggiungimento dei quali subordinare l’erogazione del premio;
• i criteri di misurazione;
• la stima del valore medio annuo pro capite del premio relativo al periodo di riferimento e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l’eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi dell’art. 1, comma 184 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 ed alle condizioni previste dalla circolare n. 28/E del 2016.
Concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, verrà data ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio.
Le voci retributive erogate a titolo di premio dovranno essere evidenziate in busta paga e l’imposta sostituiva del 10% troverà applicazione nei limiti previsti dalla normativa vigente per ciascun anno di imposta.
Il lavoratore può scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni, opere e servizi, erogati anche attraverso il sistema della bilateralità di settore. Le somme ed i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostituiva.
|| presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Venezia a cura di una delle parti firmatarie.
|| datore di lavoro che intenda dare applicazione al presente accordo presso la propria struttura è tenuto a trasmettere alla DTL la dichiarazione di conformità anteriormente al momento dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Le parti concordano che la vigenza del presente accordo decorra dal 1° gennaio 2016, sino al 31 dicembre 2018 e, se non disdetto entro 90 giorni della scadenza, si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa.
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