CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7670 del 18 aprile 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PROCEDURA DI MOBILITA’ – CRITERI DI SCELTA – REQUISITI – SPECIFICITA’ DELL’INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI SCELTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5672/2008, depositata il 5 novembre 2008, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda proposta da G.M. diretta ad ottenere la pronuncia di inefficacia del licenziamento allo stesso intimato dalla S.p.A. P.I., ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991, in quanto in possesso dei requisiti – stabiliti in sede di accordo sindacale a definizione della procedura – per avere accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
La Corte osservava come il requisito dell’indicazione “della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente”, che deve essere presente ex art. 4 nella comunicazione di avvio della procedura, non potesse ritenersi – diversamente da quanto sostenuto dalla società – sufficientemente integrato dal prospetto dell’entità degli esuberi suddivisi per settore, peraltro neppure allegato alla suddetta comunicazione, posto che esso non rispondeva alla duplice finalità, cui tendeva la norma, di rendere più trasparente e verificabile la scelta del datore di lavoro in funzione di tutela dei lavoratori coinvolti nella procedura e, al tempo stesso, di rendere sin dall’inizio evidente il nesso di causalità tra le esigenze aziendali denunciate e il licenziamento collettivo.
Né poteva rilevare in senso contrario che fosse stata convenuta, quale unico criterio di scelta, la possibilità di accesso al prepensionamento, anche se prevista per tutto il personale che alla data del 31/12/2001 fosse in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, dovendo aversi presente il criterio stabilito all’art. 5, comma primo, L. n. 223/1991, là dove stabilisce che l’individuazione dei lavoratori da licenziare debba avvenire “in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale”.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. P.I. con plurimi motivi.
Il M., già contumace in grado di appello, è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 18/11/2014 questa Corte ha assegnato alla ricorrente S.p.A. P.I. il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, per la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la residenza del M., quale risultante dai registri anagrafici e ciò sul rilievo che (a) una prima notifica (all’indirizzo di Napoli, via A. n. (..) – Scala D) si era rilevata infruttuosa per irreperibilità del destinatario; e (b) una seconda notifica, avvenuta mediante consegna del plico postale al “portiere dello stabile” (all’indirizzo di Napoli, via .B.C.), doveva considerarsi irregolare, non risultando da alcun atto o documento che il M. fosse ivi effettivamente residente.
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica nel termine assegnato.
Ed invero all’indirizzo di Napoli, via E.R. n. (..) – scala D, risultante dal prodotto certificato di residenza, al quale è stata tentata la notifica del ricorso e della richiamata ordinanza, il M. è risultato “sconosciuto”, come da annotazione dell’agente postale.
Né vi è evidenza di ulteriori ricerche anagrafiche o dell’acquisizione di elementi che identifichino una residenza o un domicilio diversi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese.
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