INPS – Messaggio 12 aprile 2018, n. 1604
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), come modificato dall’articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) – prime indicazioni sulle modalità di recupero e di attivazione del Fondo di garanzia
Premessa
Facendo seguito alla circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 si forniscono le prime indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nonché le prime istruzioni relative all’attivazione del Fondo di garanzia, per la cui gestione è stata sottoscritta nel mese di marzo 2018 la convenzione tra il Presidente dell’INPS, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (allegato 1).
Recupero dell’APE volontario
1.1. Impostazione del piano di recupero
Per la gestione del recupero dell’APE, al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione sulla base del piano di ammortamento comunicato dall’Istituto finanziatore.
La restituzione dell’anticipo finanziario avviene con trattenute mensili ad importo fisso, per la durata di venti anni (240 rate), a partire dalla prima rata di pensione utile e con esclusione della tredicesima mensilità.
Nell’applicazione della trattenuta si fa riferimento al soggetto finanziato e, quindi, all’eventuale cumulo delle prestazioni pensionistiche intestate allo stesso ed erogate dall’INPS, a prescindere dalla gestione di riferimento, escludendo le prestazioni di natura assistenziale.
Ne consegue quindi che, nel caso di titolarità di più prestazioni pensionistiche, qualora non vi sia capienza sulla pensione diretta, in ragione dei principi di cui alla normativa vigente – limite del quinto dei trattamenti pensionistici e salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – la trattenuta prevista dal piano di ammortamento sarà applicata sulle altre pensioni di cui il soggetto risulti titolare.
Diversamente, in assenza di ulteriori provviste sulle quali effettuare il prelievo, qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino incapienti, l’importo non recuperato mensilmente sarà trattenuto sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, purché nel rispetto dei criteri di salvaguardia sopra citati. In tali fattispecie, in cui vi sia un importo da recuperare a seguito dell’incapienza dei precedenti ratei mensili di pensione, il prelievo verrà effettuato anche sulla tredicesima mensilità.
1.2. Recupero su arretrati di prima liquidazione
Nel caso di liquidazione della pensione in data successiva a quella della decorrenza del diritto, gli arretrati di prima liquidazione non sono posti in pagamento in modalità automatica.
L’INPS, infatti, dovrà gestire il pagamento degli arretrati calcolando l’importo dell’APE da trattenere, pari alla somma delle trattenute mensili previste dal piano di ammortamento per ogni rateo di pensione intercorso tra la decorrenza della pensione e il pagamento del primo rateo corrente, nei limiti del quinto degli arretrati complessivi.
L’importo trattenuto dagli arretrati sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento.
1.3. Variazione del piano di recupero
Il piano di ammortamento può subire variazioni nelle seguenti circostanze:
– erogazione del finanziamento supplementare;
– estinzione totale del finanziamento;
– estinzione parziale del finanziamento.
In caso di erogazione del finanziamento supplementare, l’Istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’INPS il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione. Contestualmente l’Istituto finanziatore dovrà provvedere al versamento dell’integrazione della commissione di accesso al Fondo, dandone comunicazione al gestore, e del premio della copertura assicurativa all’impresa assicuratrice.
In caso di estinzione anticipata totale, l’Istituto finanziatore trasmette all’impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all’INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L’INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile.
In caso di estinzione anticipata parziale, l’Istituto finanziatore comunica all’INPS, che ne informa il richiedente, e all’impresa assicuratrice il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata di ammortamento da trattenere a decorrere dal primo rateo di pensione utile.
Nello specifico, è previsto il pagamento di un indennizzo a carico del soggetto finanziato direttamente all’Istituto finanziatore a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 385.
In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, la stessa si perfeziona con il pagamento dell’importo da restituire in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Istituto finanziatore.
L’Istituto finanziatore provvede inoltre a rimborsare al richiedente le eventuali trattenute applicate sui ratei di pensione successivamente all’avvenuta estinzione anticipata ed indebitamente incassate.
In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, il pensionato ha diritto al corrispondente rimborso del premio della copertura assicurativa e della commissione di accesso al Fondo di garanzia.
A tal fine, i rimborsi della parte di premio non goduta e della quota parte della commissione per l’accesso sono effettuati a beneficio del richiedente rispettivamente dall’impresa assicuratrice e dal Fondo di garanzia.
1.4. Ratei di pensione disposti/pagati post mortem
Il pagamento all’Istituto finanziatore di quanto trattenuto sulla pensione del soggetto finanziato è effettuato al momento della disposizione dei ratei di pensione.
Pertanto, in caso di rateo posto in pagamento dopo il decesso del pensionato, sarà attivato centralmente il meccanismo della compensazione tra gli importi dovuti all’Istituto finanziatore e gli importi da recuperare.
1.5. Incapienza della pensione mensile
Come precisato nei precedenti paragrafi, il recupero della rata fissa comunicata dall’Istituto finanziatore deve essere effettuato sul complesso delle pensioni di cui il soggetto pensionato risulti titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali, nei limiti del quinto e con la salvaguardia del trattamento minimo.
Qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino comunque incapienti, l’Istituto provvede a trattenere dai successivi ratei e dalla tredicesima mensilità l’importo dovuto, fino a concorrenza della rata inevasa, sempre nel rispetto del predetto limite del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo.
L’INPS, inoltre, può procedere a recuperare eventuali importi residui anche sugli arretrati a credito riferiti a tutte le pensioni intestate al soggetto, ad eccezione di quelli relativi a prestazioni di natura assistenziale.
Analogamente, in presenza di importi a credito a titolo di trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto a favore del soggetto finanziato, l’INPS può procedere al recupero dell’importo residuo sul credito in argomento, rispettando i limiti del quinto, purché il diritto al pagamento dell’importo a credito sia perfezionato.
L’importo così recuperato sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento.
Gli importi non recuperati saranno registrati per verificare l’eventuale superamento del limite di 200 euro di somma complessiva non versata all’Istituto finanziatore e per monitorare che siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo di pensione che ha concorso al superamento del limite summenzionato.
In presenza di ratei mensili di pensione incapienti e di importi non recuperati, il prelievo prosegue fino alla data dell’eventuale surroga del Fondo di garanzia, corrispondente alla data di accoglimento dell’istanza di attivazione del Fondo stesso (cfr. successivo paragrafo 2).
Fondo di garanzia: prime indicazioni amministrative e organizzative
Come già evidenziato nella citata circolare n. 28/2018, l’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, con i commi 173 e 176, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di garanzia per l’accesso all’APE e ne ha affidato la gestione all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Fondo costituisce un patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
La concessione della garanzia è subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo, pari all’1,6% dell’importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.
I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia sono stati disciplinati dal “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, adottato con il D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150, e dalla citata convenzione di affidamento della gestione, sottoscritta nel mese di marzo 2018 dal Presidente dell’INPS, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nel delineato quadro normativo, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni sulle circostanze in cui può essere richiesta l’attivazione del Fondo di garanzia da parte degli Istituti finanziatori.
2.1. Attivazione del Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia garantisce l’80% del debito residuo nelle circostanze previste dall’articolo 14 del citato D.P.C.M. n. 150/2017.
L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo nei seguenti casi:
a) ove sia revocata la pensione da parte dell’INPS;
b) qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE non corrisposte all’Istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento di tale importo;
c) ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’APE;
d) qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 150/2017, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.
Si indicano di seguito in dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità previsti per l’attivazione del Fondo.
a) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per revoca della pensione (art. 14, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150)
In caso di revoca della pensione diretta intestata al soggetto finanziato, l’INPS comunica il relativo provvedimento all’Istituto finanziatore entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’eliminazione della pensione stessa, comunicando anche la data di decorrenza della perdita del diritto.
L’Istituto finanziatore entro 9 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della revoca da parte dell’INPS, a pena di inefficacia della garanzia, può chiedere l’attivazione del Fondo di garanzia fornendo le seguenti informazioni:
– il numero del fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
– il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
– la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo, con la lettera “a” (revoca della pensione);
– l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
– lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con l’importo effettivamente trattenuto dall‘INPS e versato all’Istituto di credito).
A seguito dell’attivazione del Fondo l’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto dei termini di presentazione della domanda (9 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della revoca della pensione).
Qualora la domanda sia pervenuta oltre i termini previsti, la stessa deve essere respinta.
Laddove la richiesta sia pervenuta nei termini previsti, si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.
A seguito della revoca della pensione i ratei già pagati diventano indebiti. Di conseguenza le trattenute eventualmente applicate a titolo di APE sui ratei indebitamente corrisposti – analogamente a tutte quelle a favore di soggetti terzi – devono essere oggetto di rimborso all’INPS.
Pertanto l’INPS decurterà dall’ammontare a carico del Fondo quanto già versato all’Istituto finanziatore mediante trattenuta applicata sui ratei mensili in pagamento prima della revoca della prestazione pensionistica e autorizza l’escussione dell’importo residuo a credito.
Il pagamento all’Istituto finanziatore deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione), utilizzando l’IBAN registrato negli archivi dell’INPS.
b) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per incapienza della pensione (art. 14 comma 1, lettera b), D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150)
Come descritto al paragrafo 1.3, in caso di incapienza, l’INPS trattiene l’importo non recuperato sui ratei di pensione mensili successivi, sulla tredicesima mensilità o su eventuali ulteriori prestazioni o crediti, anche di altra natura, intestati al soggetto beneficiario dell’APE.
Se l’ammontare totale delle rate non corrisposte all’Istituto finanziatore risulta superiore a 200 euro l’Istituto finanziatore può presentare domanda di attivazione del Fondo di garanzia qualora siano trascorsi:
– 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
– ulteriori 90 giorni dalla scadenza indicata al punto precedente;
La richiesta deve comunque essere avanzata, a pena di inefficacia della garanzia entro il termine di 9 mesi dal decorso dei suddetti 90 giorni.
L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo di garanzia entro i termini sopra indicati, fornendo le seguenti informazioni:
– il numero del fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
– il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
– la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo, con la lettera “b” (incapienza della pensione);
– l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
– lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con l’importo effettivamente trattenuto dall‘INPS e versato all’Istituto di credito).
Attivato il Fondo, l’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto dei suddetti termini di presentazione della domanda a decorrere dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro.
Qualora la domanda sia pervenuta oltre i termini previsti, o l’importo non rimborsato sia pari o inferiore all’importo soglia, la stessa deve essere respinta.
Laddove la richiesta sia pervenuta nei termini previsti e l’importo non versato sia superiore a 200 euro, si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.
Il pagamento all’Istituto finanziatore deve comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione) utilizzando l’IBAN registrato negli archivi dell’INPS.
Durante il periodo che intercorre tra la domanda di attivazione del Fondo e l’eventuale accoglimento della stessa l’INPS prosegue il recupero delle rate previste dal piano di ammortamento e degli importi non recuperati per incapienza.
Pertanto, qualora nell’arco temporale complessivamente sopra richiamato (180 giorni + 90 giorni + 9 mesi) l’INPS provveda a recuperare integralmente gli importi non pagati ovvero in parte, residuando una incapienza pari o inferiore alla soglia dei 200 euro, l’istanza di attivazione deve essere respinta.
Qualora l’incapienza superi di nuovo l’importo soglia, dall’ultima rata in corrispondenza della quale il predetto limite sia stato superato decorreranno di nuovo i 180 giorni per avanzare la richiesta di attivazione del Fondo di garanzia.
Nell’ipotesi, infine, in cui intervenga il decesso del pensionato nel periodo che intercorre tra la domanda di attivazione del Fondo e l’accoglimento della stessa, l’importo oggetto di escussione a carico del Fondo di garanzia sarà limitato all’80% del totale degli importi non versati all’Istituto finanziatore fino alla data del decesso, restando il residuo piano di ammortamento coperto dall’assicurazione contro il rischio di premorienza.
c) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per inadempienza dell’assicurazione
(art. 14, comma 1, lettera c), D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150)
Ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente l’APE, l’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo trascorsi consecutivamente:
– 60 giorni tra la data di comunicazione del decesso del soggetto finanziato da parte dell’INPS e la richiesta di rimborso da parte dell’Istituto finanziatore all’impresa assicuratrice;
– 30 giorni dalla inadempienza dell’impresa assicuratrice (art. 11, commi 1 e 2, Accordo quadro ANIA).
La richiesta deve comunque essere avanzata, a pena di inefficacia della garanzia, entro il termine di 9 mesi dal decorso dei suddetti 30 giorni.
L’Istituto finanziatore può chiedere l’attivazione del Fondo di garanzia entro i termini sopra indicati, fornendo le seguenti informazioni:
– il numero del fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
– il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
– la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo, con la lettera “c” (inadempienza dell’assicurazione);
– l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
– lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con importo effettivamente trattenuto dall’INPS e versato all’Istituto di credito).
Attivato il Fondo, l’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto di ciascunodei suddetti termini di presentazione della domanda.
Qualora la domanda sia pervenuta oltre i termini previsti o non sia provata l’inadempienza da parte dell’impresa assicuratrice, la stessa deve essere respinta.
Laddove la richiesta sia pervenuta nei termini previsti e sia provata l’inadempienza da parte dell’impresa assicuratrice si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.
Il pagamento all’Istituto finanziatore deve comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione) utilizzando l’IBAN già registrato negli archivi dell’INPS.
d) Istanza di attivazione del Fondo di garanzia per premorienza (art. 14, comma 1, lettera d), D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150)
Qualora il soggetto finanziatore non venga tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 150/2017, quindi abbia erogato, successivamente al decesso, quote mensili di APE, può richiedere l’attivazione del Fondo.
La domanda di attivazione del Fondo può essere inoltrata dall’Istituto finanziatore qualora non abbia recuperato le quote mensili di APE nei 180 giorni successivi alla data di comunicazione del decesso.
La domanda deve comunque essere presentata entro 9 mesi dalla scadenza dei suddetti 180 giorni, fornendo le seguenti informazioni:
– il numero del fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
– il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
– la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo, con la lettera “d” (premorienza);
– l’importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
– lo stato dell’intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con importo effettivamente trattenuto da INPS e versato all’Istituto di credito).
L’INPS provvede preliminarmente a verificare il rispetto dei termini di presentazione della domanda; nel caso la domanda pervenga oltre i termini previsti, la stessa deve essere respinta.
L’INPS deve inoltre accertare che l’Istituto finanziatore non abbia provveduto al recupero delle quote mensili nei 180 giorni successivi alla data di acquisizione dell’informazione del decesso.
Laddove siano stati riscontrati i presupposti sopra descritti, si procede ai successivi adempimenti istruttori relativi all’importo oggetto di escussione ed al successivo pagamento all’Istituto finanziatore.
Il pagamento all’Istituto finanziatore deve comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo (art. 4, lettera f), della convenzione) utilizzando l’IBAN già registrato negli archivi dell’INPS.
Operatività della garanzia dello Stato
Ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento parziale o totale da parte del Fondo, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del citato D.P.C.M.
In caso di inadempimento parziale da parte del Fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, ridotto dell’eventuale importo già posto in pagamento.
Trascorsi 60 giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, l’Istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato all’INPS.
Con successivi messaggi verranno fornite dettagliate indicazioni procedurali e contabili e saranno individuate le articolazioni organizzative dell’INPS preposte alle attività in argomento.
Allegato
Convenzione relativa all’affidamento della gestione del Fondo di garanzia per l’accesso all’APE di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1
Definizioni e validità contrattuale delle premesse
Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del DPCM.
Articolo 2
Finalità e oggetto della Convenzione
La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 176 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha per oggetto l’affidamento all’INPS della gestione del Fondo di garanzia.
La presente Convenzione regolamenta i rapporti tra le Parti relativi alle modalità di gestione del Fondo di garanzia.
Articolo 3
Risorse finanziarie del Fondo
Il Fondo, istituito presso il MEF, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del gestore INPS ed opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, a copertura dei rischi previsti ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DPCM.
Il MEF provvede al versamento sulla citata contabilità speciale n. 6066 delle commissioni di accesso al Fondo, opportunamente versate, dagli Istituti Finanziatori per accedere alle prestazioni, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo, trasmettendo tempestivamente all’INPS i dati analitici del riversamento, distinti per ciascun operatore finanziario.
Le spese legali, le somme erogate in caso di soccombenza in giudizio e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo o comunque direttamente o indirettamente dipendenti dalla gestione sono a carico del Fondo stesso.
Articolo 4
Adempimenti dell’INPS
Il Gestore ha la rappresentanza legale del Fondo per le attività allo stesso affidate dalle disposizioni della presente Convenzione.
In relazione alle attività di gestione del Fondo di garanzia, l’INPS provvede in particolare a:
a) individuare i soggetti/la struttura responsabili/e della gestione del Fondo;
b) approntare le dotazioni informatiche per la gestione del Fondo in coerenza con le previsioni contenute nella documentazione tecnica di colloquio con l’INPS di cui agli Accordi Quadro ex art. 11 del DPCM;
c) predisporre ed aggiornare le istruzioni operative previste dall’art. 19 del DPCM. Le predette istruzioni sono trasmesse al MEF e MLPS. In assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei successivi 30 giorni successivi dalla comunicazione, le stesse divengono operanti e sono pubblicate sul sito web dell’INPS;
d) provvedere agli accantonamenti a copertura del rischio, a valere sulle risorse del Fondo, ed al loro eventuale incremento, dandone informativa al MEF, ai sensi dell’art. 13, co. 4 DPCM;
e) ricevere e istruire le richieste di intervento del Fondo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all’art. 14 del DPCM;
f) provvedere al pagamento all’Istituto finanziatore di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo, ai sensi dell’art. 14, commi 6 e 7 del DPCM (previa verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602);
g) in caso di attivazione del Fondo ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) e b) del DPCM, comunicare all’impresa assicuratrice, tramite flusso telematico, le coordinate bancarie del Fondo;
h) effettuare verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle richieste di intervento del Fondo;
i) qualora venga rilevata una circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza nei casi previsti dal DPCM, comunicare al soggetto finanziato e all’istituto finanziatore, entro il termine di 30 giorni, l’avvio del relativo procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
j) riscuotere i crediti rivenienti dall’intervento del Fondo avvalendosi a sua insindacabile scelta o degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell’istituto finanziatore previsti dall’art. 2751-bis, primo comma, numero 1) del codice civile, o dell’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’art. 30 decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ai sensi dell’art. 15 del DPCM, con le modalità previste dal successivo art. 6 o delle ordinarie azioni previste dal codice di procedura civile;
k) nei casi di cui all’art. 3, comma 5 del DPCM (liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia), corrispondere al soggetto finanziato la quota parte non utilizzata della commissione per l’accesso al Fondo secondo le modalità previste dalle istruzioni operative;
l) ricevere e istruire le richieste di escussione della garanzia dello Stato da parte dell’istituto finanziatore e tramettere le risultanze istruttorie e il parere motivato al MEF ai sensi dell’art. 17 del DPCM;
m) procedere ai recuperi delle somme escusse a titolo di garanzia dello Stato;
n) rimborsare al soggetto finanziato, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, la quota parte non goduta della commissione per l’accesso al Fondo, secondo le modalità previste nelle istruzioni operative;
o) ricevere dagli istituti finanziatori le comunicazioni relative alle commissioni di accesso al Fondo;
p) fornire al MEF e al MLPS, semestralmente, dati, elaborati e analisi sulla operatività e sull’efficacia del Fondo di garanzia.
Articolo 5
Rendicontazione
Entro il mese di marzo di ogni anno, l’INPS trasmette al MEF e alla Corte dei Conti, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione sull’attività di gestione del Fondo svolta nell’anno precedente ed il connesso rendiconto, nei quali si evidenzino, tra l’altro, le movimentazioni annuali, con le entrate e le uscite del Fondo di garanzia, gli accantonamenti effettuati a copertura del rischio e le risultanze di fine anno.
Articolo 6
Modalità di recupero
Il Gestore, in qualità di soggetto surrogato nei diritti dell’istituto finanziatore, previsti dall’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, provvede al recupero dell’80% del debito residuo, maggiorato degli interessi legali, secondo quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 15 del DPCM, attraverso gli strumenti di riscossione previsti dalla disposizioni vigenti in materia di recupero crediti ed in coerenza con i criteri di cui alla Determinazione Presidenziale INPS n. 123 del 26 luglio 2017 – Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
Nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e d) ed all’art. 17 del DPCM, il Gestore provvede al recupero nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in unica soluzione e, in subordine con pagamento rateale nel limite temporale massimo di 36 mensilità. Il piano rateale dovrà essere impostato con trattenute su pensione, qualora sussistente, con la salvaguardia del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nei limiti del quinto dell’imponibile mensile lordo del totale dei trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, o con rimessa in denaro. Qualora il piano rateale con trattenute su pensione non consenta l’estinzione del debito oggetto di recupero in 36 mensilità deve essere impostato un piano rateale con rimesse in denaro contestuale e complementare nello stesso limite di 36 mensilità. Qualora il soggetto finanziato o suoi eventuali eredi risultassero inadempienti con il mancato pagamento di tre rate, anche se non consecutive, il Gestore notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’art. 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’esperimento delle azioni previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito.
Nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del DPCM il Gestore provvede al recupero nei confronti dell’impresa assicuratrice in unica soluzione. Qualora l’impresa assicuratrice risultasse inadempiente, il Gestore notifica una diffida ad adempiere con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’art. 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 7
Risoluzione delle controversie
Per qualunque controversia giurisdizionale è competente esclusivamente il Foro di Roma.
In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, l’INPS è comunque tenuta all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 8
Efficacia e durata
La presente Convenzione è valida per le Parti a far data dalla sottoscrizione e diventa efficace solo a seguito dell’approvazione da parte della Corte dei Conti e degli Uffici centrali di bilancio dei Ministeri, per la durata di 5 anni e comunque fino alla completa estinzione di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla Convenzione stessa.
La Convenzione potrà in ogni tempo formare oggetto di modifiche o integrazioni concordate tra le Parti, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
L’INPS quale responsabile del trattamento dei dati dei quali la stessa viene in possesso in relazione ad attività connesse alla gestione del Fondo, assicura che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 10
Responsabilità
Le Parti sono responsabili del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti assegnati e descritti nella presente Convenzione.
INPS è responsabile del corretto e puntuale espletamento della gestione contabile, amministrativa e tecnica del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi.
Il MEF e il MLPS sono esonerati da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili al Gestore medesimo o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all’esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione.
INPS, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili agli stessi, sono esenti da ogni responsabilità per fatti e/o atti illeciti imputabili ai soggetti finanziati, ai soggetti beneficiari o a terzi ovvero di omissioni degli stessi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- INPS - Messaggio 17 novembre 2020, n. 4315 - Anticipo finanziario di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - Modalità di presentazione e consultazione della domanda…
- INPS - Circolare 27 maggio 2020, n. 63 - Gestione delle istanze di rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria). Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 luglio 2019, n. 19571 - In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 ottobre 2022, n. 31337 - E' escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n.…
- INPS - Messaggio n. 1604 del 3 maggio 2023 - Articolo 10, commi 9 e 10, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Proroga del termine per i versamenti dei contributi previdenziali e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…