Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sez. 1 sentenza n. 55 depositata il 15 gennaio 2018
ACCERTAMENTO – VALIDITA’ DELLA FIRMA DIGITALE – SOLO PER LE NOTIFICHE VIA PEC
Svolgimento del processo
La società I. S.a.s. di I. S. S.r.l. in liquidazione, nonché i soci B. P. e D. M. G. proponevano impugnazione avverso l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate relativo ad imposte dirette ed Iva per l’anno d’imposta 2011.
La società I. S. S.a.s. di I. S. S.r.l. in liquidazione esercita l’attività di “affitto di aziende”. L’Ufficio, avendo rilevato alcune anomalie relativamente a passività inesistenti, chiedeva di fornire i mastrini fornitori i cui importi iniziali e finali dei conti non sono variati nel corso del 2011 nonché di documentare quando sono state ricevute le relative fatture da pagare. Poiché le fatture non venivano prodotte e inoltre dalla documentazione contabile fornita emergeva che le passività non subivano alcuna movimentazione l’Ufficio contestava alla parte l’insussistenza di passività ex art. 39 comma l lettera d) DPR 600/73 per i seguenti motivi:
– i debiti iscritti in bilancio al 31.12.2011 non sono certi nella loro esistenza in quanto non risultano prodotte le fatture da cui traggono origine;
– risulta impossibile identificare con precisione i fornitori iscritti in bilancio vista l’assenza, di ogni riferimento in ordine a codice fiscale P. Iva degli stessi;
– i partitari prodotti dalla parte evidenziano che la stragrande maggioranza dei fornitori non ha ricevuto alcun pagamento dall’1.01.2010 né rileva alcuna movimentazione;
– per quanto non è stato possibile comprendere alcuni fornitori risultano cessati e/ o in liquidazione, ovvero evasori totali. Di conseguenza ai sensi dell’art. 88 del TUIR l’insussistenza di passività comporta l’emersione di sopravvenienze attive.
Da qui l’accertamento da parte dell’Ufficio in capo alla società ricorrente, per l’anno d’imposta 2011 di un maggior reddito Irpef pari ad euro 370.285,00. Ciò comportava un maggior reddito di partecipazione contestato ai soci D. M. G. e B. P. ex art. 5 DPR 917/86. In capo alla società l’Ufficio rilevava altresì un valore della produzione accertata pari ad euro 372.270,00 e, dunque, un maggiore IRAP per euro 13.437,00 ed il recupero a tassazione, ai fini iva di operazioni imponibili per euro 41.000,00, per una maggiore imposta pari ad euro 8.631,00. La parte proponeva ricorso deducendo quanto segue:
1) manifesta violazione dell’art. 12 comma 7 della Legge n. 212/2000 necessaria declaratoria di nullità dell’avviso emesso ante tempus;
2) violazione dell’art. 41bis del DPR 600/73, mancanza dell’elemento presupposto in merito all’esistenza di un maggior reddito;
3) in merito alla ripresa relativa all’emersione di sopravvenienze attive per euro 372.280,28: manifesta violazione dell’art. 88 del TUIR, necessaria declaratoria di nullità della ripresa;
4) in merito alla ripresa ai fini Iva: erroneità ed insussistenza del rilievo, falsa e/ o illegittima applicazione dell’art. 36 del DPR 602/1973;
5) in merito alla illegittima determinazione e richiesta di interessi;
6) in merito alla comminazione delle sanzioni;
7) in merito alla omessa sottoscrizione dell’avviso di accertamento conseguente violazione dell’art. 42 del DPR n. 600/73, in quanto l’avviso è stato firmato digitalmente, ma notificato in cartaceo.
I ricorsi della società e dei soci venivano riuniti stante la evidente connessione.
L’Ufficio si costituiva in tutti i ricorsi riuniti con proprie controdeduzioni richiedendo il rigetto del ricorso. La parte ricorrente depositava memoria conclusionale insistendo per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione osserva che parte ricorrente ha eccepito la nullità dell’atto impugnato per la sua omessa sottoscrizione con violazione dell’art. 42 del DPR 600/73. Ha precisato che l’avviso di accertamento è stato notificato, come previsto per legge, tramite raccomandata e che l’atto reca stampigliata una firma “F.R.” con la dicitura “firmato digitalmente”.
L’esame di tale eccezione ha carattere pregiudiziale. La Commissione rileva che, da un esame del documento effettivamente l’atto notificato in forma cartacea reca la stampigliatura “firmato digitalmente” senza recare però alcuna sottoscrizione in originale. Osserva che la possibilità di sostituire la “firma autografa” con una indicazione del nominativo “a stampa” è prevista solo qualora gli atti “siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata”.
Nel caso di specie invece si tratta di un atto cartaceo la cui notifica è stata effettuata in via ordinaria che deve necessariamente recare una firma autografa sulla base del disposto di cui all’art. 42 del DPR 600/73. Si osserva che solo nell’ipotesi in cui la notifica fosse avvenuta via pec la firma avrebbe potuto essere digitale anche al fine di consentire la verifica della correttezza della sottoscrizione dal ricevente la notifica secondo la predetta formalità. Nel caso di specie invece non vi è alcuna possibilità mancando tutte le chiavi crittografiche.
Di conseguenza l’atto in questione risulta non sottoscritto in quanto “firmato digitalmente” senza che ricorrano i requisiti previsti dalla norma per effettuare la firma digitale. La parte ricorrente ha eccepito che l’atto in questione risulta essere privo della sottoscrizione. Ed infatti l’atto impugnato non risulta sottoscritto da nessun funzionario. Di conseguenza lo stesso risulta essere giuridicamente inesistente o comunque illegittimo per carenza di sottoscrizione.
Ed infatti la mancanza della sottoscrizione evidenzia la carenza della volontà certificati va del soggetto che ha emanato l’atto. La sottoscrizione negli atti formali, quale è l’ atto impugnato, integra non solo la documentazione della effettiva volontà dell’agente, ma costituisce la stessa volontà dell’agente di guisa che la mancata sottoscrizione non involge solo un problema di dazione ma, altresì, di esistenza di una volontà dell’agente o del funzionario di assumere un determinato atto. In assenza di sottoscrizione del provvedimento, secondo il Collegio, non si può invocare nemmeno il principio del raggiungimento dello scopo; in quanto se l’atto è emanazione di una p.a. che, in quanto persona giuridica fa propria la volontà della persona fisica che si immedesima nell’organo costituisce la “cerniera” tra la volontà della persona fisica che si immedesima nell’organo e la persona giuridica cui tale volontà viene data) di talché in assenza di sottoscrizione; non può ritenersi né che alcuna volontà dell’ente si sia formata né che la stessa possa essere all’ente data.
In sostanza, mancando la sottoscrizione manca anche la volontà certificativa, che costituisce un elemento essenziale dell’atto e del provvedimento amministrativo.
Di conseguenza andrà dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento notificato per i motivi sopra esposti con esonero dall’esame di ulteriori motivi di ricorso sollevati dalla parte.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione accoglie i ricorsi, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Liquida per spese del giudizio a favore dei ricorrenti, l’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre versamenti di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 471 depositata il 19 maggio 2022 - L’apposizione del codice QR, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), permette…
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l' 11 gennaio 2022 - Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso ".P7M" o…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di…
- Commissione Tributaria Provinciale di Pescara sezione I sentenza n. 279 depositata il 20 maggio 2019 - E legittimo l'atto è stato correttamente sottoscritto digitalmente in base alla normativa applicabile dal 27.1.2018 e la successiva previsione di…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5791 depositata il 4 marzo 2008 - L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29912 - La scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…