Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l’ 11 gennaio 2022

Cartella di pagamento – Notifica via pec – Validità – Sottoscrizione digitale – Necessità

Massima:

Ai fini della validità della notifica della cartella esattoriale in modalità pec, ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento (sia esso .p7m o .pdf), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia “autenticità” (perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento), “integrità” (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) e “non ripudio” (perché attribuisce validità legale al documento).

Testo:

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria di Cosenza, la società E S.r.l., si opponeva alla comunicazione preventiva di ipoteca , notificata il 06.11.2014 S.p.A. limitando la propria domanda alle cartelle rientranti nella giurisdizione del Giudice Tributario.

Lamentava il ricorrente l’omessa o irrituale notifica delle cartelle presupposte, degli avvisi di accertamento prodromici all’iscrizione ipotecaria effettuata; omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; mancata indicazione della data di consegna del ruolo; violazione del diritto di difesa; decadenza dalla pretesa ereditaria per intempestiva notifica delle cartelle; violazione dell’art.50 del DPR 602/73; illegittimità dell’atto per mancata indicazione dell’immobile minacciato dall’esecuzione; intempestiva notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; violazione della normativa di cui al DPR 602/73 perché è stata utilizzata la misura cautelare ipotecaria per crediti non di natura tributaria; violazione dell’art.7 della L.212/2000. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata illegittima, nulla e/o annullabile la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta.

Si costituiva E S.p.A. e chiedeva il rigetto della domanda proposta perché infondata,

inammissibile, improponibile ed improcedibile in fatto ed in diritto.

La Commissione Tributaria adita, con sentenza n.4575/19 dell’11/7/2019, annullava parzialmente la comunicazione preventiva di ipoteca opposta invalidando l’atto per la parte relativa alle cartelle e compensava per intero le spese di lite tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate e la Regione Calabria nonché per metà le spese di lite tra la ricorrente e l’Agente per la Riscossione.

Contro detta sentenza, intel-pone gravame, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadisce quanto già dedotto ed eccepito in primo grado e con atto del 11/03/2020 propone appello parziale limitatamente alle cartelle e chiedendo il riconoscimento della regolare avvenuta notifica e la conferma nel resto della sentenza.

Si costituisce la Regione Calabria e si associa alla richiesta dell’accoglimento dell’appello.

Si costituisce anche l’Agenzia delle Entrate e chiede di essere estromessa dal giudizio in quanto la sentenza di prime cure censura solo l’operato dell’ADE-Riscossione e, in subordine, di riformare la sentenza di primo grado per come richiesto dalla stessa ADE- Riscossione nell’atto di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Commissione che la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l’esattore abbia omesso di rispettare l’iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l’effettiva conoscenza legale della stessa pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.

In buona sostanza, a mente delle autorevoli considerazioni espresse dalla Suprema Corte, si approda alla conclusione che le cartelle esattoriali possono rappresentare valido titolo esecutivo sia per l’adozione di una misura cautelare (ad esempio l’iscrizione ipotecaria), nonché per l’avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare (ex art. 49, D.P.R. n° 602/73), nell’ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.

Per la notifica della cartella esattoriale attraverso la modalità telematica PEC, a mezzo della quale viene inviato il provvedimento esattivo alla casella di posta elettronica certificata del contribuente, l’elemento necessario è rappresentato dalla sussistenza della firma digitale, da apporre sulla medesima cartella da parte dell’Ente della Riscossione (D. Lgs. n° 82/05 4, art. 24).

Ora, per ciò che attiene alla sussistenza della necessaria firma digitale sulla cartella di pagamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 10266/18 ha cristallizzato la regola per verificare la corretta notifica della cartella in modalità PEC affermando il seguente principio: ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento (sia esso “.P7M” o “.PDF”), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia “autenticità (perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento), integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione), non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento).

Pertanto, solo il documento informatico su cui è apposta la firma digitale è munito delle· oggettive caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, oltre a consentire l’identificazione della paternità dell’atto, tali da renderne valida la notifica PEC.

Per effetto della decisiva sentenza della Corte di Cassazione n° 10266/18, la giurisprudenza di merito ha adottato il medesimo orientamento annullando i provvedimenti esattivi poiché non hanno ritenuto  ” valida la notificazione per posta elettronica certificata dell’atto impugnato, non essendo stato firmato digitalmente“.

Nella fattispecie esaminata l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è attenuta ai principi suddetti. Le notifiche tramite PEC delle cartelle di pagamento n. . …….n n. risultano irregolari ciò si ricava dal fatto che nella copia della ricevuta inviata manca la prova della firma digitale; e invece la notifica indirizzata @consulentidellavoropec.it” e non direttamente al contribuente; ma vi è di più: risulta solo la consegna del messaggio nella casella di destinazione e non l’acquisizione.

La notifica della cartella tramite poste di cui è stata allegata la ricevuta è irregolare non rilevandosi alcuna correlazione con l’atto di riferimento notificato.

In tale contesto si osserva che l’appellante non ha dato prova anche in questa sede della regolarità delle notifiche delle cartelle suddette e, pertanto si rileva la loro illegittimità non avendo garantito al contribuente l’effettiva conoscenza legale delle stesse.

Per tutto quanto sin qui esposto, l’appello va rigettato e la pronuncia impugnata deve trovare conferma.

Tenuto conto della mancata attività difensiva della società E….S.r.l, nulla si dispone per le spese e le competenze dal presente grado del giudizio

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

l) rigetta l’appello e conferma l’impugnata decisione;

2) Nulla per le spese e le competenze dal presente grado del giudizio.