CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30849

Previdenza – Professionista – Obbligo di iscrizione alla gestione separata – Credito contributivo – Prescrizione – Ricorso – Difetto di sottoscrizione – Nullità

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata in data 5/11/2020, decidendo sull’appello proposto dall’Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale tra l’Istituto appellante e S.C., ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Inps nei confronti del professionista; a fondamento del decisum, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista, iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi per i redditi prodotti nel 2010, l’atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva; ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un’ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).

Contro la sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il S., che ha anche depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 9615/22 della Sesta Sezione di questa Corte la causa è stata rimessa a questa Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Il PG ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2008, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. Quadro RR.

Il ricorso dell’INPS è privo di sottoscrizione e come tale è nullo.

Invero, come si evince dal documento depositato dall’INPS con attestazione di conformità sottoscritta (in modo autografo) dal legale dell’INPS, il ricorso è del tutto privo di sottoscrizione, risultando sottoscritta in modo tradizionale -e solo per autentica di firma- la procura, atto peraltro diverso e non recante alcun elemento che possa ricondurlo espressamente all’approvazione dell’atto di impugnazione. La notifica dell’atto reca la firma digitale dell’avvocato, mentre, come eccepito dal contro ricorrente, analoga firma digitale non è presente per il ricorso, privo come detto di qualsivoglia, sottoscrizione.

In tema, questa Corte (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017, Rv. 644628 – 01) ha già precisato che l’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011), requisito di validità dell’atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.