CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30849
Previdenza – Professionista – Obbligo di iscrizione alla gestione separata – Credito contributivo – Prescrizione – Ricorso – Difetto di sottoscrizione – Nullità
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata in data 5/11/2020, decidendo sull’appello proposto dall’Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale tra l’Istituto appellante e S.C., ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Inps nei confronti del professionista; a fondamento del decisum, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista, iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi per i redditi prodotti nel 2010, l’atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva; ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un’ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).
Contro la sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il S., che ha anche depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 9615/22 della Sesta Sezione di questa Corte la causa è stata rimessa a questa Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Il PG ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2008, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. Quadro RR.
Il ricorso dell’INPS è privo di sottoscrizione e come tale è nullo.
Invero, come si evince dal documento depositato dall’INPS con attestazione di conformità sottoscritta (in modo autografo) dal legale dell’INPS, il ricorso è del tutto privo di sottoscrizione, risultando sottoscritta in modo tradizionale -e solo per autentica di firma- la procura, atto peraltro diverso e non recante alcun elemento che possa ricondurlo espressamente all’approvazione dell’atto di impugnazione. La notifica dell’atto reca la firma digitale dell’avvocato, mentre, come eccepito dal contro ricorrente, analoga firma digitale non è presente per il ricorso, privo come detto di qualsivoglia, sottoscrizione.
In tema, questa Corte (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14338 del 08/06/2017, Rv. 644628 – 01) ha già precisato che l’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011), requisito di validità dell’atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezioni unite, sentenza n. 2077 depositata il 19 gennaio 2024 - In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 luglio 2019, n. 17963 - In tema di contenzioso, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l'originale,…
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l' 11 gennaio 2022 - Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso ".P7M" o…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8334 depositata il 27 marzo 2024 - In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24026 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente senza…
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…