CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 maggio 2018, n. 13595
Tributi – Imposte ipotecarie e catastali – Istanza di rimborso – Dichiarazione di successione
Svolgimento del processo
La Fondazione dott.ssa V.S.S. Fondazione Onlus, impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dall’Agenzia delle Entrate in data 27.3.2006 con la quale essa aveva chiesto la restituzione della differenza di quanto versato, a titolo di imposte ipotecarie e catastali, per complessivi € 22.751,00 in relazione alla dichiarazione di successione della signora V.S.S.. Sosteneva che, in seguito del riconoscimento legale della fondazione le imposte, in precedenza versate in misura proporzionale, erano dovute in misura fissa.
La Commissione tributaria di primo grado rigettata il ricorso.
La Fondazione proponeva appello. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con al sentenza n. 18/1/12 emessa il 14.3.2012 respingeva l’appello.
La contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990 n. 346, art. 1 e del decreto legislativo 31.10.1990, n. 347, artt. 1 e 10.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 347, art. 17 comma 5 e dell’art. 14 delle disposizioni di legge in generale.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. del 31.10.1990, n. 346, art. 42 comma 1 lett.) d e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs. 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del principio di capacità contributiva.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.lgs 347/1990, art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 e del divieto di discriminazione.
6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo del 31.10.1990, n. 346, art. 28 comma 6 in relazione agli artt. 27 comma 1 e 29 e 31 commi 1 e 2 del medesimo decreto.
7. I motivi 1, 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Le censure sono fondate.
Il comma 2 del d.lgs. 347/1990 prevede che non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
L’art. 3 comma 1 del d.lgs. 346/1990 prevede che non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
Sussiste, pertanto, il diritto al rimborso essendo incontestato che la fondazione abbia avuto riconoscimento legale.
8. I motivi 2, 3 e 6 possono essere trattati congiuntamente, in quanto sono connessi.
Le censure sono fondate. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria di Bolzano il termine annuale per la dichiarazione di successione non è applicabile alla dichiarazione integrativa presentata dall’odierna ricorrente in data 13.11.2007 (la dichiarazione di successione era stata presentata in data 27.3.2006). L’art. 28 comma 6 del d.lgs 346/1990 non richiama l’art. 31 con riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione di successione non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima (Cass. 26080/2016).
Si consideri inoltre che, secondo l’orientamento conforme di questa Corte, in tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio, (da ultimo Cass. 2229/2015).
L’evento da cui è sorto il diritto della ricorrente al rimborso dell’imposta ipotecaria e catastale, consistente nel riconoscimento legale della fondazione costituita su ultima volontà della defunta, è avvenuto dopo la presentazione della dichiarazione di successione effettuata in data 27.3.2006.
Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in punto di fatto, il processo può essere deciso nel merito con raccoglimento del ricorso della contribuente.
In considerazione della modifica, nel tempo della normativa in materia di imposta di successione e della evoluzione della giurisprudenza le spese del giudizio di merito devono essere compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2900,00 oltre accessori.
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