CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 31286 depositata il 10 luglio 2018

Lavoro – Corresponsione indennità di maternità – Falsa attestazione – Conguaglio delle somme asseritamente versate – Gravità oggettiva del reato – Intensità del dolo

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2016 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 316-ter cod.pen., cosi qualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 640-bis cod.pen., commesso nei confronti dell’I.N.P.S. per avere falsamente attestato di aver corrisposto indennità di maternità ad una lavoratrice dell’azienda della quale egli era legale rappresentante, ponendo a conguaglio le somme asseritamente versate.

2. Ricorre per cassazione C.T., deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato per genericità.

1. Infatti, quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha sottolineato che l’accordo transattivo per il pagamento delle indennità spettanti alla lavoratrice – dalla cui stipula si dovrebbe trarre l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato – era stato stipulato successivamente alla percezione da parte dell’impresa rappresentata dal T. dei conguagli ottenuti attraverso ancora più antecedenti false attestazioni all’INPS di aver corrisposto le indennità dovute da parte dell’imputato.

Pertanto, il reato si era perfezionato prima che intervenisse l’accordo transattivo, che, peraltro, il ricorrente, così come precisato dalla Corte, non aveva onorato.

2. In ordine al secondo motivo, la motivazione della Corte di Appello è ampiamente esauriente, perché richiama, quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso e con considerazioni esenti da censure valutabili in questa sede, non solo la gravità oggettiva del reato, ma anche l’intensità del dolo; con espresso riferimento, quindi, ad alcuni parametri di cui all’art. 133 cod. pen.

Dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.