CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 581
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Modello Unico – Omessa presentazione
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue:
La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza in data 16 febbraio 2017, nel rigettare l’appello principale proposto da R.L. e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato parzialmente annullato, con esclusivo riferimento alle sanzioni irrogate dall’Ufficio, l’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente per la ripresa a tassazione di IRPEF e altri tributi relativi all’anno 2006. Secondo la CTR era pienamente legittima la pretesa fiscale relativa alla mancata presentazione del Modello Unico 2007, mentre le sanzioni irrogate al contribuente erano state correttamente escluse dal giudice di primo grado, essendo risultato il mancato deposito della dichiarazione ascrivibile in via esclusiva al commercialista al quale il contribuente si era affidato, non potendosi quest’ultimo ritenere responsabile, in quanto era venuto a conoscenza dell’omissione solo all’atto della notifica dell’avviso di accertamento.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 13 settembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il contribuente non ha svolto difese.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.P.R. n. 435/2001, nonché dell’art. 2697 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe omesso di considerare che dal periodo successivo all’entrata in vigore del d.P.R. n. 435/2001 il contribuente, per andare esente dalle sanzioni per omesso deposito della dichiarazione affidata ad un intermediario, era tenuto a conservare la copia della comunicazione concernente la ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. La CTR, inoltre, non avrebbe nemmeno considerato che l’onere della prova dell’assenza di colpa incombeva sul contribuente.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest’ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, a meno che non dimostri che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento (cfr. Cass. n. 11832/2016, Cass. n. 6223/2017). L’onere di provare la mancanza di colpa dalla quale deriva l’esonero dal pagamento di sanzioni grava in ogni caso sul contribuente, il quale è parimenti tenuto a dimostrare di avere fornito al professionista la provvista per il pagamento dei tributi (cfr. Cass. n. 6930/2017, Cass. n. 24535/2017).
Ciò posto, risulta evidente l’errore nel quale è incorso il giudice tributario di appello che, per il solo fatto del conferimento dell’incarico di presentazione della dichiarazione ad un commercialista, ha escluso la legittimità delle sanzioni applicate al contribuente dall’Ufficio, non uniformandosi ai principi giurisprudenziali sopra riportati.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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