CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 955
Accertamento – Immobili – Rettifica valore – Compravendita – Contenzioso tributario
Rilevato che
L.P. Immobiliare s.r.l. impugnò un avviso d’accertamento con cui fu rettificato il valore di alcuni immobili, siti in Brescia, per l’anno 2007, come dichiarato negli atti di compravendita.
La Ctp accolse parzialmente il ricorso, riducendo il valore complessivo accertato.
La società propose appello, respinto dalla Ctr, motivando che le valutazioni dell’ufficio erano state fondate sui seguenti elementi, costituenti presunzioni gravi, precisi e concordanti: il valore di euro 1880,00 mq corrispondeva a quello attribuito dalla stessa parte venditrice a uno dei tre immobili in questione; tale valore trovava riscontro nel listino della camera di commercio; l’importo dei mutui accesi era superiore ai prezzi indicati nei contratti di vendita.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, formulando due motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza pubblica.
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della I. n. 244/07, avendo la Ctr ritenuto che l’operato dell’ufficio fosse stato basato non su meri indizi, ma su elementi probatori gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare di aver applicato una valutazione corrente degli immobili oggetto di accertamento.
Il contribuente ha lamentato, in particolare, che la Ctr avesse utilizzato la predetta valutazione corrente quale punto d’arrivo di un’analisi fondata su un prezzo indicativo di uno dei tre atti oggetto d’accertamento, sui listini della camera di commercio e sulla discordanza tra il corrispettivo dell’atto di compravendita e l’importo dei mutui, invece che considerarlo quale punto di partenza di un’istruttoria in cui l’onere della prova gravasse sull’ufficio.
Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della I. n. 88/09, non avendo la Ctr applicato retroattivamente tale norma, con la conseguente illegittimità degli accertamenti effettuati.
Sono stati formulati i quesiti di diritto.
Il ricorso è inammissibile.
Premesso che il primo motivo è stato sviluppato in maniera poco chiara e coerente, va osservato che il quesito di diritto è stato formulato in maniera non pertinente al caso concreto, nel senso che la questione giuridica che ne forma oggetto (“se il valore normale fornito dalle stime immobiliari…costituisca una presunzione semplice…e non una presunzione legale”) non è funzionale alla soluzione della controversia, che non è stata fondata sull’applicazione di presunzioni legali, bensì di vari elementi ritenuti costituenti nel loro complesso, presunzioni gravi, precise e concordanti, ex art. 2727 ss., c.c.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto non ha colto la ratio decidendi e, comunque, infondato, poiché la Ctr ha fatto impiego di plurimi elementi significativi, e che il riferimento ai listini della camera di commercio è solo uno di essi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5500,00 oltre alle spese prenotate a debito.
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