Corte di Cassazione ordinanza n. 21380 depositata il 6 luglio 2022 – Il D.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l’accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, così che l’avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell’imposta di registro, può fondc1rsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione», ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, elementi, questi, tra i quali rientra, – oltrechè una stima operata dall’Agenzia del territorio