CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 29 gennaio 2019, n. 10
Codice Deontologico – Aggiornamento
Ti informo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 16 gennaio, ha aggiornato il Codice deontologico della Professione, apportando una modifica all’art. 16, co. 2, lett. a) in tema di subentro dell’iscritto ad un collega in un incarico professionale.
In particolare è stata precisata la modalità (via p.e.c.) con cui l’iscritto è tenuto a informare il collega della avvenuta sostituzione (qualora il cliente non abbia provveduto). Si è altresì provveduto a riformulare anche la disposizione relativa all’entrata in vigore del Codice deontologico (introducendo il nuovo comma 1-bis dell’art. 45) al fine di realizzare l’opportuno coordinamento con la modifica introdotta.
In tal senso Ti preciso che gli iscritti, nell’adempiere il citato obbligo informativo nei confronti del collega sostituito, saranno tenuti ad adottare tale modalità (via p.e.c.) a partire dal prossimo 1° febbraio, data di entrata in vigore dell’art. 16 nella nuova formulazione; fino a tale data, potranno continuare a utilizzare modalità diverse (via, telefono, via e-mail, via raccomandata, etc.).
Potrai agevolmente consultare le modifiche introdotte nel prospetto sottostante.
Come sempre, Ti chiedo di dare la massima diffusione alla presente informativa, recante in allegato il testo aggiornato del Codice deontologico, onde consentire la doverosa e tempestiva informazione degli iscritti e degli organi disciplinari.
PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA IL TESTO DEGLI ARTT. 16 E 45 DEL CODICE DEONTOLOGICO ATTUALMENTE VIGENTI E LE MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO
Testo attuale | Modifica in vigore dal 1° febbraio 2019 |
---|---|
Art. 16 Subentro ad un collega | Art. 16 Subentro ad un collega |
1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono. | Identico |
2) Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio; b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo; c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato. | 2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio tramite p.e.c.; b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo; c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato. |
3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso. 5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato. 6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo. 7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. 8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine. 9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche. | Identico |
Art. 45 Entrata in vigore | Art. 45 Entrata in vigore |
1. Il presente Codice entra in vigore il 1 marzo 2016. | Identico1-bis. La disposizione relativa all’obbligo informativo tramite p.e.c. di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), entra in vigore il 1° febbraio 2019. |
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applica il Codice Deontologico entrato in vigore il 1° maggio 2008 e successive modificazioni.3. Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l’applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento resosi definitivo | Identico |
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