AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 marzo 2019, n. 69
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II, numero 18) – Trattamento, ai fini Iva, della fornitura di banche dati – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quesito
La società ALFA afferma di svolgere l’attività di “pubblicazione di testi di ogni tipo, la commercializzazione e la vendita, in qualsiasi forma, di testi e opere sia di produzione propria che di terzi; l’approntamento e commercializzazione, a qualsiasi livello, di servizi software con i relativi supporti hardware, sia di produzione propria che di terzi; nonché dei servizi che scaturiscono dall’evoluzione del settore dell’informatica e della telematica, l’addestramento degli utenti e l’istituzione, organizzazione e sviluppo di corsi professionali, anche mediante strumenti informatici, audio-televisivi ed ogni altro strumento utilizzabile, nonché l’organizzazione di convegni”.
La società interpellante evidenzia che, nell’ambito della propria attività, assume rilievo la formazione e l’aggiornamento professionale continui posti al servizio dei consulenti del lavoro e dei responsabili del personale aziendale. In particolare, ALFA riferisce di offrire un servizio di “banche dati elettroniche (TC Lavoro, TC Fiscale, TC Edilizia e TC Cooperative) e servizi di editoria (Pianeta Lavori e Tributi, Libri) il cui accesso avviene per via telematica e che possono essere anche oggetto di commercio elettronico diretto. Infine, la società commercializza software gestionali e fornisce attività di formazione e servizi ALFA fa presente che in relazione alle banche dati dalla stessa offerte non sono stati richiesti i codici identificativi internazionali ISBN e ISSN.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere se, alla luce dell’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018, sia ancora necessaria l’attribuzione dei codici identificativi internazionali ISBN e ISSN ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla vendita e alla distribuzione elettronica di prodotti editoriali di cui al n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In altre parole, ALFA chiede di sapere se, in base alle novità normative introdotte dalla citata Direttiva n. 1713 del 2018, l’aliquota IVA del 4 per cento possa trovare applicazione anche ai prodotti editoriali digitali privi dei codici ISBN e ISSN.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società interpellante ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento di cui al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, alla fornitura dei prodotti editoriali digitali di cui trattasi, non costituisca più condizione necessaria la presenza dei codici identificativi internazionali ISBN e ISSN, “in quanto tale condizione non è espressamente richiesta dalla normativa comunitaria recentemente modificata dalla Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 novembre 2018 ed entrata in vigore il 26 novembre 2018”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si fa presente, preliminarmente, che ai fini della soluzione del presente quesito appare utile operare una ricostruzione della normativa e della prassi concernente i prodotti editoriali di cui al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, anche alla luce delle modifiche normative recentemente intervenute a livello nazionale e unionale.
Il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”.
L’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), così come modificato dall’articolo 1, comma 637, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), stabilisce che: “Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Per effetto della predetta disposizione, l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al numero 18), della tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, già prevista per la fornitura, in formato cartaceo, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri (compresi gli e-book) e periodici, è applicabile anche alla fornitura degli stessi prodotti editoriali in formato digitale.
Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, al capitolo III, paragrafo 4, è stato precisato che la disposizione di cui al richiamato comma 667 “fa riferimento a prodotti editoriali contraddistinti da un proprio codice ISBN (per i libri e prodotti affini) o ISSN (per le pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, gli annuari ecc.). Si tratta di codici adottati a livello internazionale che consentono un’identificazione univoca del prodotto editoriale.
Il codice ISBN è gestito da Agenzie che operano per area nazionale, linguistica o geografica, mentre il coordinamento internazionale del sistema ISBN è affidato alla Agenzia internazionale ISBN che promuove, coordina e sovrintende l’utilizzo del sistema ISBN su scala mondiale. Il codice ISSN è gestito da apposito ente in ambito nazionale secondo le direttive della rete internazionale ISSN”.
Lo stesso documento di prassi ha chiarito, altresì, che l’aliquota IVA del 4 per cento è applicabile “alle operazioni di messa a disposizione «on line» (per un periodo di tempo determinato)” dei prodotti editoriali che abbiano “le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici”, per la cui individuazione si fa rinvio alle circolari n. 23/E del 24 luglio 2014 e n. 328 del 1997. Si tratta di quelle fattispecie, sempre più diffuse, in cui al consumatore è offerta la fruizione dei prodotti editoriali mediate utilizzo di siti web ovvero piattaforme elettroniche.
Alla luce dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 20/E del 2016, dunque, ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa in argomento, “il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici” le cui caratteristiche sono illustrate nelle richiamate circolari n. 23/E del 2014 e n. 328 del 1997.
Con la risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017, inoltre, è stato precisato che l’aliquota IVA del 4 per cento è applicabile al contratto di abbonamento a una banca dati “on line” quando “la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN”.
Ciò posto, si evidenzia che la Direttiva (UE) n. 1713 del 2018 ha introdotto, a partire dal 26 novembre 2018 (v. articolo 2), nuove disposizioni in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicabili a libri, giornali e periodici, apportando le seguenti modifiche alla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006:
– all’articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell’allegato III, punto 6)”;
– all’articolo 99 è aggiunto il seguente paragrafo: “3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all’articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell’Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all’allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell’IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all’allegato III, punto 6)”;
– nell’allegato III, il punto 6) è sostituito dal seguente: “6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale”.
In sostanza, in base alle disposizioni recate dalla citata Direttiva (UE) n.1713 del 2018, gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano l’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici su supporto fisico possono riservare lo stesso trattamento anche alla fornitura degli stessi beni per via elettronica, in conformità con quanto stabilito dall’allegato III, punto 6), della Direttiva n. 112 del 2006.
La scelta operata dal legislatore domestico di subordinare l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla presenza dei codici ISBN o ISSN appare conforme al dettato del numero 6) dell’Allegato III della Direttiva n. 112 del 2006 e, nell’ambito di una disposizione agevolativa concernente la commercializzazione dei prodotti editoriali, risponde all’esigenza di adottare a livello internazionale dei criteri comuni per l’identificazione univoca del prodotto stesso.
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto dell’interpello in esame, si evidenzia che l’attività descritta da ALFA consiste nell’offerta di servizi di banche dati elettroniche, di editoria per via telematica nonché di commercializzazione di software gestionali.
Nello specifico, le banche dati elettroniche offerte dalla società istante, per le quali ALFA afferma di non aver richiesto i codici identificativi internazionali ISBN e ISSN, contengono: guide pratiche, guide normative, guide lavoratori migranti, quesiti e risposte, scadenziario degli adempimenti, codici normativi vigenti, legislazione vigente, prassi, giurisprudenza, archivio CCNL, contratti integrativi, testi unici, schede CCNL, accordi interconfederali, scadenze contrattazione collettiva.
Trattasi di prodotti che, secondo quanto si evince dall’istanza di interpello in esame, non sembrano possedere le caratteristiche richieste ai fini dell’applicabilità della disposizione agevolativa in argomento, ossia “consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN” (cfr. risoluzione n. 120/E del 2017).
Pertanto, in mancanza del requisito concernente la messa a disposizione del contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali sopra richiamati e muniti di codice ISBN o ISSN, la fornitura delle banche dati in argomento non può essere assoggettata ad IVA con l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del richiamato numero 18) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Alle operazioni di cui trattasi deve, quindi, applicarsi l’IVA con l’aliquota ordinaria.
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